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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22584/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata di cessione di quote sociali con cui il cedente si era obbligato, verso i cessionari, a rifondere pro quota ogni sopravvenienza passiva derivante alla società da fatti anteriori alla cessione, anche se emersa successivamente. Un cessionario ha agito in giudizio chiedendo il pagamento di somme che sarebbero state versate dalla società a ex lavoratori e difensori per vicende pregresse. In appello la domanda è stata accolta limitatamente alla posizione del cessionario attore, ritenendosi provati i presupposti della clausola e quantificandosi il dovuto in proporzione alla quota acquistata. Il ricorrente principale ha denunciato: nullità della procura e degli atti per asserito conflitto di interessi tra il cessionario attore e la società da lui rappresentata; violazione delle regole su prova, nesso causale e non contestazione; omesso esame di documenti decisivi; violazione del giudicato interno e difetto di legittimazione attiva quanto alla quota ceduta a un terzo. I controricorrenti hanno eccepito inoltre vizi della notifica del ricorso e del deposito dell’istanza ex art. 369 c.p.c. Il ricorso incidentale della società ha censurato la condanna alle spese anche a suo carico, sostenendo che in primo grado era stata condannata alle spese solo la persona fisica e che mancava impugnazione incidentale sul punto.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei controricorrenti, ritenendo tempestivo il deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo e valida la notifica del ricorso presso il procuratore costituito della società estinta per incorporazione, in forza del principio di ultrattività del mandato. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché ha escluso un concreto conflitto di interessi: le posizioni del cessionario in proprio e della società da lui rappresentata erano convergenti, entrambe tese a far valere il medesimo titolo e il medesimo petitum, mentre la dedotta eventuale imputabilità delle sopravvenienze passive alla sua gestione riguardava solo l’operatività della clausola contrattuale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano a contestare la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, nonché che la deduzione della non contestazione era priva della necessaria specificità e non individuava in modo puntuale i fatti non contestati; ha inoltre ricordato che il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a diverso accertamento se le prove acquisite lo smentiscono. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, rilevando che la frase del Tribunale sulla non trasferibilità dell’obbligazione di garanzia a terzi non costituiva una statuizione decisoria ma un obiter dictum, non idoneo a formare giudicato interno, specie perché la decisione di primo grado era stata fondata sulla diversa ratio più liquida della mancanza di prova. Ha infine rigettato il ricorso incidentale, affermando che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l’esito complessivo della lite e la soccombenza globale. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati; le spese di legittimità sono state compensate per un terzo e il ricorrente principale è stato condannato a rifondere la parte residua, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1394 c.c.

    La nullità della procura per conflitto di interessi richiede un conflitto concreto o almeno virtuale valutato in relazione al rapporto specifico tra le parti assistite; non basta una mera eventualità fattuale estranea al thema decidendum.

  • art. 156 c.p.c.

    Le nullità processuali sono escluse quando la doglianza non evidenzia un concreto pregiudizio o non coglie un vizio processuale effettivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 1223 c.c.

    La prova del danno e del nesso causale deve riguardare gli esborsi effettivamente riconducibili all'obbligazione dedotta in giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico della parte che agisce per l'adempimento della clausola contrattuale; la censura che si traduca in critica alla valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera nei limiti della specifica allegazione dei fatti e non impedisce al giudice di discostarsene se le prove acquisite depongono diversamente.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 329 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni decisorie effettivamente rese, non su affermazioni incidentali o obiter dictum.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni non decise in modo decisorio non richiedono specifica impugnazione per evitare il giudicato.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad agire va verificata in relazione alla titolarità del rapporto dedotto, ma nel caso la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza di un effettivo capo decisorio sul punto.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione attiva, ma non ritenuto risolutivo ai fini della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    In caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo è tempestivo se effettuato entro venti giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo collegato all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Il conflitto di interessi tra assistiti dallo stesso difensore richiede una concreta antinomia tra le rispettive posizioni processuali; non basta un ipotetico contrasto sul piano fattuale o contrattuale se, nel processo, le domande sono convergenti per titolo e petitum.
  • La censura di violazione dell'onere della prova o del principio di non contestazione non può risolversi in una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; in cassazione è necessario indicare specificamente i fatti non contestati e il loro rapporto con le allegazioni avversarie.
  • Il principio di non contestazione non vincola il giudice in presenza di prove acquisite che smentiscano o ridimensionino il fatto allegato e non contestato.
  • Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni che abbiano natura decisoria; le affermazioni incidentali, utilizzate come argomentazioni non necessarie alla decisione, restano prive di efficacia vincolante.
  • Quando la decisione di primo grado è fondata su una ratio ritenuta più liquida e decisiva, le ulteriori considerazioni non decisive non vanno impugnate per evitare un giudicato che non si forma su di esse.
  • In caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, secondo la soccombenza globale e l'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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