Sentenza n. 460/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito. Non è stato quindi esaminato il merito della legittimità del divieto di vendita dei tagliandi né degli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate, stante l’accordo delle parti.
Atto impugnato: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecco per una partita di calcio, unitamente agli atti presupposti e preparatori
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 23 febbraio 2026, adottato in vista dell’incontro di calcio Union Brescia-Lecco del 28 febbraio 2026, con cui era stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lecco. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e preparatori, tra cui le note della Questura di Brescia, le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nonché il verbale della riunione tecnica di coordinamento interforze. Il ricorso era stato proposto con richiesta di misure cautelari monocratiche e collegiali. Dopo il rigetto della misura cautelare monocratica e l’acquisizione di chiarimenti dall’Amministrazione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
La ricorrente aveva richiesto misure cautelari monocratiche; tale richiesta è stata respinta con decreto presidenziale.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse a una decisione di merito, quando il venir meno dell’interesse risulta sopravvenuto nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato né gli atti presupposti.
- Le spese di lite possono essere compensate quando le parti concordano in tal senso e non sussistono ragioni per disattendere tale accordo.
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