Cassazione Penale, Sentenza n. 38145/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di ricettazione e tentato furto (entrambi aggravati). Il ricorrente deduceva violazione di legge per presunta omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p., carenza di motivazione e omissione nell'assunzione di una prova decisiva: la deposizione di due testimoni che avrebbero confermato l'alibi dell'imputato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il rifiuto di rinnovare l'istruzione dibattimentale, osservando che la rinnovazione è necessaria solo quando i dati probatori acquisiti siano incerti e l'incombente richiesto sia decisivo. La Corte territoriale ha valorizzato le identificazioni dei testi di polizia giudiziaria, le testimonianze dell'autodemolizione che smentivano l'alibi, anomalie nella scheda di pernottamento dell'albergo e la mancata conferma dell'alibi da parte di parenti indicati. La Cassazione ha altresì escluso la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rilevando l'incidenza della recidiva qualificata sul calcolo della prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Stabilisce il potere del giudice di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello; la Corte interpreta che la rinnovazione è giustificata solo se i dati probatori già acquisiti sono incerti e l'assunzione della prova richiesta è decisiva per eliminare le incertezze o inficiare le altre risultanze
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modificazioni
Norma regolante la trattazione scritta dei procedimenti; richiamata per giustificare la trattazione scritta in Cassazione nel procedimento
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione utile a chiedere ora tale declaratoria
art. 157 cod. pen.
Disposizione sui termini della prescrizione; la Corte ricorda che la recidiva qualificata influisce sul computo del tempo necessario per la prescrizione
art. 161 cod. pen.
Regola gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte richiama che atti interruttivi possono prorogare i termini quando ricorrono fatti interruttivi
art. 99, comma sesto, cod. pen.
Limite all'aumento di pena; la Corte precisa che tale limite non incide sui termini di prescrizione determinati dagli artt. 157 e 161 c.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e eventuali sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per disporre la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è giustificata solo se le prove già acquisite risultano incerte e la prova nuova è davvero decisiva, capace di eliminare le incertezze o di inficiare le altre risultanze
- Se il fascicolo contiene indicazioni probatorie forti (identificazioni, testimonianze contrarie all'alibi, documenti anomali), il giudice d'appello può legittimamente rifiutare l'assunzione di ulteriori testimonianze presentate dalla difesa come alibi
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato è inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce normalmente di far decorrere un valido rapporto di impugnazione che consenta di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; questioni di prescrizione devono tenere conto di eventuali recidive e atti interruttivi
- La recidiva qualificata può allungare i termini di prescrizione e deve essere considerata nel calcolo dei termini; limiti all'aumento di pena (art. 99 c.p.) non incidono sui termini di prescrizione determinati dagli artt. 157 e 161 c.p.
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