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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12019 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente l'esercizio di un'attività d'impresa consistente nella gestione di un residence o di un'attività ricettiva, sulla base di una verifica della Guardia di Finanza. In particolare, erano stati valorizzati la presenza di ospiti, i consumi di energia elettrica e acqua, la consistenza dell'immobile e la presenza di persone addette alla pulizia e al riassetto dei locali. L'Ufficio aveva quindi rideterminato i ricavi e recuperato a tassazione maggiori importi ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. Il contribuente sosteneva invece che l'attività consistesse nella semplice locazione stagionale di alcuni locali ammobiliati, produttiva di redditi da fabbricati e non di reddito d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato quello dell'Agenzia delle Entrate. La decisione è stata fondata principalmente sul giudicato esterno derivante da precedenti sentenze definitive relative agli anni d'imposta 1997 e 1998, nelle quali, sulla base dello stesso processo verbale di constatazione e dei medesimi elementi di fatto, era stata esclusa la natura imprenditoriale dell'attività svolta dal contribuente. In assenza di fatti sopravvenuti capaci di modificare il quadro già accertato, tale qualificazione è stata ritenuta vincolante anche per il 2001. È stata quindi confermata l'esclusione dell'attività d'impresa e, conseguentemente, dell'assoggettamento a IRAP e IVA derivante dalla gestione di un residence. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2082 del codice civile

    La norma definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Nel caso concreto, gli elementi raccolti non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare in modo vincolante l'esistenza di un'attività organizzata, abituale e professionale di gestione alberghiera o di residence.

  • Art. 39, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione disciplina l'accertamento induttivo dei redditi. La Corte non ha esaminato nel merito la sufficienza degli elementi presuntivi invocati dall'Amministrazione, perché il giudicato esterno aveva già escluso la qualificazione imprenditoriale dell'attività sulla base dei medesimi fatti.

  • Art. 2909 del codice civile

    La norma attribuisce efficacia vincolante al giudicato tra le parti. Tale efficacia si estende anche all'accertamento di una qualificazione giuridica comune a più periodi d'imposta, quando essa costituisca il presupposto logico indispensabile delle precedenti decisioni e non siano intervenuti fatti nuovi.

  • Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile

    Sono state richiamate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'insufficiente motivazione su fatti decisivi. Le relative censure non sono state esaminate, perché il giudicato esterno ha definito la questione preliminare della natura dell'attività.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 3 settembre 2009, causa C-2/08

    Il diritto dell'Unione può impedire l'applicazione del giudicato nazionale in materia IVA quando ciò ostacoli l'esame di pratiche abusive. La Corte ha ritenuto tale principio non pertinente nel caso concreto, che riguardava esclusivamente la qualificazione dell'attività come locazione o attività d'impresa e non un abuso del diritto.

Massime di principio

  • Una sentenza definitiva relativa a un diverso periodo d'imposta può produrre effetti anche su periodi successivi quando riguarda la stessa attività, gli stessi soggetti, il medesimo bene e una qualificazione giuridica stabile, purché non siano intervenuti fatti nuovi.
  • Nel distinguere tra semplice locazione e attività d'impresa ricettiva, non è sufficiente la mera disponibilità di immobili o la presenza di ospiti: occorre valutare complessivamente organizzazione, professionalità, abitualità e prestazione di servizi ulteriori rispetto al godimento dell'immobile.
  • La presenza di servizi accessori, personale di pulizia, consumi elevati o numerosi occupanti può costituire elemento presuntivo, ma deve essere valutata nel suo insieme e deve risultare sufficientemente univoca per dimostrare l'esercizio organizzato di un'attività d'impresa.
  • Se l'Amministrazione intende sostenere che in un periodo successivo l'attività abbia assunto natura imprenditoriale diversa da quella già accertata, deve allegare e provare fatti sopravvenuti o modifiche concrete dell'organizzazione dell'attività.
  • La qualificazione come semplice locazione stagionale comporta, in linea generale, l'assoggettamento dei canoni alla disciplina dei redditi immobiliari, mentre l'esclusione della natura d'impresa può impedire il recupero di IRAP e IVA fondato sulla prestazione di servizi ricettivi.
  • Il giudicato esterno può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando sia intervenuto dopo la discussione della causa di merito e sia documentato ritualmente.

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