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Sentenza

Sentenza n. 1221/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Lecco.

Giustizia amministrativa202503820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, relativa al pagamento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lecco, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere complessivamente euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. A fronte dell'inadempimento, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa; nel corso del giudizio ha documentato soltanto il pagamento delle spese legali relative al giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge, agli eventuali oneri di registrazione, alle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del titolo e della legge. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario venga attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e disponga di ulteriori 120 giorni per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziali esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento disposto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Imponendo la verifica della misura e della decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge, delimitano la quantificazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l'eventuale onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione secondo legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un titolo del giudice ordinario passato in giudicato è ammissibile quando l'amministrazione obbligata non abbia dato esecuzione alla statuizione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'integrale soddisfacimento del credito.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
  • In sede di ottemperanza possono essere ordinati, oltre al capitale risultante dal titolo, gli accessori di legge successivamente maturati e tuttora dovuti, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, purché siano verificati secondo il titolo e i parametri normativi applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento, assegnare un ulteriore termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico cui siano istituzionalmente affidate funzioni connesse alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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