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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09270/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda quattro ricorsi distinti proposti nell'interesse di imputati dichiarati responsabili, in concorso, del reato di tentata rapina impropria e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Tre ricorsi contestavano, con motivi sovrapponibili, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 119 c.p., 125 e 192 c.p.p.: le difese lamentavano in sostanza l'insufficienza del compendio probatorio e chiedevano una diversa lettura delle risultanze processuali, censurando in particolare il riconoscimento informale effettuato da un teste di polizia giudiziaria e la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati. Il quarto ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo l'inadeguatezza della motivazione sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i tre ricorsi congiuntamente esaminati, ha ritenuto le doglianze generiche, reiterative e aspecifiche, perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e limitate a un'opposizione meramente alternativa alla ricostruzione del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la sentenza di appello aveva spiegato in modo congruo l'attendibilità del riconoscimento informale operato dal teste di polizia giudiziaria e le ragioni del diverso apprezzamento delle testimonianze dei coimputati. Quanto al ricorso relativo alla pena, la Corte ha affermato che la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non illogica, e che nel caso concreto la motivazione era adeguata, avendo valorizzato modalità del fatto e precedenti penali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.

    richiamato dai ricorrenti insieme agli artt. 125 e 192 c.p.p. come parametro di censura, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ribadisce che i motivi devono confrontarsi specificamente con la decisione impugnata

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in tema di valutazione della prova; la Corte valorizza il libero convincimento del giudice e l'attendibilità del teste quale base del riconoscimento informale

  • art. 591 comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo e il difetto di correlazione con la motivazione impugnata determinano inammissibilità del ricorso

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena deve essere sorretta da motivazione coerente con i criteri legali; non è censurabile in cassazione una valutazione discrezionale non arbitraria o illogica

  • artt. 132 e 133 c.p.

    costituiscono il parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato indirettamente per la sanzione di inammissibilità dei motivi aspecifici

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, cioè quando non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e si limitano a una critica meramente oppositiva.
  • La censura sulla valutazione della prova non può risolversi nella richiesta di una nuova lettura del compendio istruttorio; se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica, essa non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Il riconoscimento informale dell'imputato operato in dibattimento può costituire un valido elemento di prova, purché sia inserito nella testimonianza e sia sorretto da un giudizio di attendibilità del dichiarante logicamente e adeguatamente motivato.
  • La valutazione delle dichiarazioni dei coimputati è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la relativa censura è inammissibile se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La determinazione della pena, entro i limiti legali e secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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