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Sentenza

Sentenza n. 1076/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone del 9 gennaio 2024, n. 2.

Giustizia amministrativa202501641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone del 9 gennaio 2024, n. 2, passata in giudicato, relativa al diritto alla retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 30 maggio 2024 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha provato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., rilevando la sussistenza di un giudicato, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il giudice ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario non deve necessariamente coincidere con l’organo amministrativo inadempiente e che, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività commissariale, rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio già previsto consente una rapida rimozione dell’inerzia e rende non necessaria tale misura. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando risulti l’inosservanza di un giudicato e il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguirlo, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disattesa quando il giudice abbia già predisposto un meccanismo commissariale idoneo a eliminare rapidamente l’inerzia amministrativa.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prima dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni, deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine risultava decorso.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, assegnandogli un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta non deve necessariamente coincidere con l’organo amministrativo competente per l’attività oggetto del giudicato, potendo essere individuato dal giudice secondo il proprio prudente discernimento.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione inadempiente può rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la nomina del commissario ad acta e il termine assegnato siano ritenuti sufficienti a rimuovere rapidamente l’inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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