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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14617/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, rilevando la genericità delle censure e la mancanza di specifiche confutazioni della motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorso censurava la motivazione, ritenuta illogica, nella parte in cui aveva negato le circostanze attenuanti generiche e applicato la recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta non fosse di gravità tale da giustificare il trattamento sanzionatorio più severo. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e ragionevole, valorizzando che la violazione era stata commessa da un soggetto già gravato da numerosi precedenti specifici, alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione, in violazione anche delle misure emergenziali anti-Covid vigenti, e al fine di recarsi in altro comune per acquistare sostanza stupefacente. Il ricorso è stato considerato generico perché non confrontato specificamente con tali argomenti, e sostanzialmente meramente riproduttivo delle doglianze già dedotte in appello.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione personale.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente come base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto legittimo e sorretto da motivazione congrua.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta giustificata dalla presenza di numerosi precedenti specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando si limita a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione congrua, non manifestamente illogica e ancorata a elementi concreti della condotta e della personalità dell'imputato.
  • Ai fini della valutazione della gravità della condotta e del trattamento sanzionatorio possono essere valorizzati, in modo unitario, i precedenti specifici, la modalità concreta della violazione della misura di prevenzione e il contesto fattuale in cui essa è avvenuta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure meramente assertive, prive di specifiche confutazioni delle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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