Sentenza n. 731/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Sassari sull'istanza prot. PM SA/179/2024/P trasmessa all'indirizzo dell'amministrazione provinciale in data 5 agosto 2024 e avente ad oggetto “(ID SIN_49, ID AREA_2145) SIN “Aree industriali di Porto Torres” - “PROGETTO NURAGHE - Progetto Operativo di Bonifica sui suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”. Autorizzazione Integrata Ambientale n° 2 del 13/07/2018. Istanza di Riesame prescrizioni relative alla gestione dei materiali di scavo previste dal “Protocollo operativo di gestione materiali"; ovvero per la declaratoria dell’obbligo della Provincia di Sassari di concludere con un provvedimento espresso il procedimento riesame di cui all’istanza della Società del 5 agosto 2024; con conseguente accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31 comma 3 c.p.a., e per la condanna della Provincia di Sassari a provvedere al rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA n. 2 del 13 luglio 2018 ai sensi dell’art. 29 – octies del D.lgs. n. 152/2006, entro il termine di 30 giorni ovvero nel termine che risulterà più opportuno a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale; nonché per la nomima di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese della Regione nel caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il termine fissato dal TAR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riesame e modifica delle prescrizioni dell’AIA n. 2 del 13 luglio 2018, relative alle verifiche 0 e 4 del Protocollo operativo di gestione dei materiali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 5 agosto 2024, avente a oggetto il riesame delle prescrizioni dell’AIA relative alla gestione dei materiali di scavo nell’ambito del Progetto Nuraghe. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 6, 7 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 29-quater e 29-octies del d.lgs. 152/2006, di parametri costituzionali, della direttiva 2010/75/UE, dei principi di buon andamento e leale collaborazione, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, discriminatorietà e illogicità. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione fosse tenuta ad avviare e concludere entro i termini previsti il procedimento di riesame dell’AIA, sia per modificare la verifica 4, relativa ai criteri di riutilizzo dei materiali trattati, sia per modificare la verifica 0, relativa ai criteri di classificazione del materiale scavato come terreno o rifiuto. La Città Metropolitana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non avere il potere di modificare la verifica 0, contenuta nel Protocollo operativo adottato dal Ministero, nonché la cessazione della materia del contendere per l’avvio, nelle more del giudizio, del procedimento relativo alla verifica 4.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla verifica 4, poiché la Città Metropolitana ha modificato tale prescrizione nel senso richiesto dalla ricorrente durante il giudizio. Quanto alla verifica 0, ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana. L’AIA ha recepito il Protocollo operativo, ma la verifica 0 deriva dal decreto ministeriale e dal Protocollo adottato dal Ministero e non da un’autonoma valutazione della Città Metropolitana in sede di rilascio dell’AIA. Il richiamo del Protocollo nell’AIA non ha trasformato la verifica 0 in una prescrizione autonomamente modificabile dall’autorità provinciale, la quale non dispone del potere di modificare l’atto ministeriale presupposto. Neppure gli esiti del tavolo tecnico potevano alterare la competenza stabilita dalla legge. Pertanto, non è stato dimostrato un obbligo di provvedere della Città Metropolitana sulla modifica della verifica 0; la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile. La ricorrente dovrà eventualmente chiedere la modifica al Ministero e, successivamente, il recepimento della modifica nell’AIA da parte della Città Metropolitana. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone la sussistenza di un obbligo dell’amministrazione intimata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
Disciplina il riesame e l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale; il relativo obbligo procedimentale sussiste nei limiti delle competenze dell’amministrazione destinataria.
art. 29-quater d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e agli obblighi procedimentali dell’autorizzazione integrata ambientale; la sentenza non ne applica ulteriormente il contenuto.
art. 252, comma 8, d.lgs. 152/2006
Individuato quale base normativa del decreto provvisorio di autorizzazione del progetto di bonifica, dal quale deriva il Protocollo operativo contenente la verifica 0.
art. 4, comma 3, d.P.R. 120/2017
Richiamato dalla ricorrente quale parametro tecnico per la proposta di introduzione di una soglia relativa alla presenza di materiale antropico; non costituisce la base della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo di provvedere deve gravare sull’amministrazione intimata in relazione a un potere concretamente attribuitole dall’ordinamento; l’amministrazione priva del potere di modificare l’atto o la prescrizione richiesta non è legittimata passiva rispetto a tale domanda.
- Quando un’autorizzazione amministrativa recepisce prescrizioni contenute in un atto di altra amministrazione, il mero recepimento non rende tali prescrizioni autonome e modificabili dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, se questa non ha effettuato una propria valutazione prescrittiva sul punto.
- Gli accordi o gli esiti di un tavolo tecnico non possono modificare il riparto normativo delle competenze amministrative né attribuire a un’amministrazione un potere di cui essa non dispone.
- Se, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto relativamente a una parte della domanda, per quella parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; la parte residua va esaminata autonomamente alla luce dell’effettiva competenza dell’amministrazione intimata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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