Cassazione Civile, Ordinanza n. 36378/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza di merito. Nel giudizio originario la società aveva chiesto di accertare l'usucapione di un cortile condominiale antistante la propria unità immobiliare a uso commerciale; la domanda era stata rigettata in entrambi i gradi di merito e, in accoglimento della riconvenzionale dei convenuti, era stato disposto il rilascio dell'area e la condanna al risarcimento del danno per occupazione sine titulo. Con il ricorso per revocazione, articolato in tre motivi, la società ha sostenuto che la Corte di cassazione si fosse fondata su un errore di fatto: avrebbe erroneamente ritenuto che nel ricorso per cassazione non fosse stato trascritto l'atto di appello nei passaggi salienti; avrebbe inoltre male inteso l'oggetto della domanda, assumendo che riguardasse solo una struttura fissa, mentre essa riguardava anche l'uso dell'area con materiale mobile facilmente rimovibile; infine, avrebbe erroneamente ritenuto configurabile una pronuncia implicita di rigetto. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i tre motivi non denunciassero un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirassero piuttosto a contestare la valutazione giuridica e logica compiuta nella precedente ordinanza di legittimità, cioè un errore di giudizio non sindacabile con revocazione. In particolare, l'asserito errore sull'interpretazione dell'atto di appello, sull'oggetto della domanda e sulla pronuncia implicita investiva il contenuto del precedente giudizio e avrebbe dovuto essere eventualmente fatto valere nel ricorso originario con i corretti mezzi di impugnazione, non con la revocazione. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi ammessi; il rimedio è utilizzabile solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio.
art. 380-bis c.p.c.
regola la trattazione camerale del ricorso quando è ravvisata l'inammissibilità.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore meramente percettivo, derivante da falsa supposizione di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, non un errore di giudizio o di interpretazione delle questioni trattate.
art. 112 c.p.c.
era la norma evocata nel ricorso originario per lamentare omessa pronuncia; la Corte rileva che la doglianza sulla sua violazione non poteva essere rielaborata come errore revocatorio quando investe il modo in cui la domanda o l'atto di appello sono stati interpretati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto nell'ambito del ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, non trasformato successivamente in errore di fatto revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'erronea interpretazione o qualificazione della decisione di merito attiene, al più, a un error in judicando e non alla revocazione della decisione di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'erronea percezione di fatti o l'omesso esame di elementi fattuali andava, nei limiti consentiti, dedotta con il mezzo appropriato contro la sentenza di merito, non come errore revocatorio della decisione di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, fondando l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errori di fatto meramente percettivi, cioè per una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti del giudizio di legittimità, purché il fatto sia decisivo e non controverso.
- Non è deducibile con revocazione l'erronea interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione, né la contestazione del modo in cui la Corte ha valutato l'autosufficienza del ricorso o il contenuto degli atti processuali.
- L'errore revocatorio non può consistere nella critica a una decisione implicita o alla ricostruzione giuridica del thema decidendum: tali censure attengono al giudizio e devono essere fatte valere, se del caso, con i mezzi di impugnazione propri della sentenza di merito.
- Quando la doglianza riguarda l'omessa pronuncia o l'errata valutazione di una domanda, occorre impugnarla nel rito e nel grado corretti; non è consentito riqualificare successivamente l'errore di giudizio come errore di fatto.
- Se il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto a rifondere le spese del giudizio e, ricorrendone i presupposti, a versare l'ulteriore contributo unificato.
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