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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35535/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di registro, pari a euro 113,02, collegate a un procedimento di equa riparazione promosso dal ricorrente e concluso con una decisione a lui favorevole, ma poi da lui stessa impugnata per ottenere un maggiore riconoscimento economico. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che la cartella non riguardasse l’imposta di registro relativa al decreto della Corte d’appello di Perugia, bensì l’imposta di registro prenotata a debito in conseguenza di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la cartella non richiamasse affatto l’ordinanza della Cassazione e che la sentenza impugnata avesse indebitamente colmato tale carenza interpretando l’atto alla luce delle difese del Ministero; con il secondo ha denunciato violazione di varie disposizioni in materia di riscossione e spese di giustizia, lamentando l’insufficiente motivazione della cartella, la difformità dal modello legale e la mancata specificazione che il carico derivasse dal provvedimento della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio che il carico oggetto della cartella rientrava nell’annullamento automatico previsto dall’art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 2022, come modificato dal D.L. n. 198 del 2022, convertito nella L. n. 14 del 2023. Poiché la cartella era stata notificata nel 2015 e il debito residuo era inferiore a mille euro, è stato ritenuto venuto meno l’oggetto del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione non opera nel caso di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono invocati per contestare l’interpretazione della cartella di pagamento e il significato da attribuire al suo contenuto letterale e sistematico.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di riscossione mediante cartella.

  • art. 12, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di contenuto della cartella.

  • art. 22, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sulla riscossione coattiva asseritamente violate.

  • art. 6, d.m. 3 settembre 1999, n. 321

    È richiamato dal ricorrente in relazione al modello e al contenuto della cartella.

  • art. 223, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato dal ricorrente in materia di spese di giustizia e recupero delle stesse.

  • art. 1, comma 222, L. 24 dicembre 2022, n. 197

    "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo ... fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali..."

    La Corte lo applica d’ufficio al carico oggetto della cartella, ritenendo che l’annullamento automatico faccia venir meno l’oggetto del giudizio.

  • art. 3-bis, comma 1, lettera d), d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in L. 24 febbraio 2023, n. 14

    È richiamato come norma modificativa del comma 222 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022.

  • art. 1, comma 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come disciplina applicabile al conseguente discarico e alle operazioni contabili conseguenti all’annullamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio, osservando che si tratta di misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, interviene un annullamento automatico ex lege del debito iscritto a ruolo, il giudice deve rilevarlo anche d’ufficio e dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’oggetto del processo.
  • L’annullamento automatico dei carichi di modesto importo opera se il debito residuo rientra nei limiti temporali e quantitativi previsti dalla legge, indipendentemente dalle questioni di merito sollevate contro la cartella.
  • Le disposizioni sull’ulteriore contributo unificato hanno natura eccezionale e non si applicano oltre i casi espressamente previsti; in particolare non operano quando il giudizio si estingue per sopravvenuto venir meno dell’oggetto della lite.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere non è necessario che la sopravvenienza estintiva sia dedotta dalle parti, potendo essere rilevata dal giudice sulla base degli atti e della normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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