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Risoluzione

Risoluzione n. 319 del 7/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che la riserva da FTA/IFRS rilevata a patrimonio netto in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali può essere computata tra le riserve utili a copertura del vincolo di massa previsto dall’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR, indipendentemente dalla voce contabile che la ospita e dai vincoli civilistici di distribuzione, salvo le riserve già in sospensione d’imposta per altra norma.

Riserva da prima applicazione IFRS e copertura del vincolo di massa ex art. 109, comma 4, lett. b), TUIR

Riserva da prima applicazione IFRS e vincolo di massa ex art. 109, comma 4, lett. b), TUIR

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini IRES, della "Riserva da prima applicazione IFRS" iscritta da ALFA S.p.A. in occasione del passaggio ai principi contabili internazionali. Il quesito riguarda in particolare se tale riserva possa essere utilizzata per la copertura del vincolo di massa previsto dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

Quesito della società

ALFA S.p.A., che dal 1° gennaio 2006 redige il bilancio secondo IAS/IFRS in base al decreto legislativo n. 38 del 2005, ha rilevato a patrimonio netto le rettifiche derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili. La riserva da prima applicazione IFRS è stata formata in contropartita del saldo complessivo delle variazioni di attività e passività, al netto delle imposte differite.

La società evidenzia che alcune rettifiche non hanno rilievo fiscale, salvo quelle relative alle rimanenze, e che al 31 dicembre 2006 parte della riserva è stata riclassificata tra gli utili disponibili per il venir meno di vincoli civilistici alla distribuzione ai sensi dell’articolo 7 del decreto n. 38 del 2005. Chiede quindi se la riserva possa essere considerata tra quelle rilevanti per la copertura del vincolo di massa previsto dall’articolo 109, comma 4, TUIR.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo ALFA, la riserva non deriva dall’utilizzo di norme "sovvenzionali" che giustificano il vincolo di sospensione d’imposta, ma dal solo passaggio agli IAS/IFRS imposto dal legislatore. Per tale ragione, la società ritiene che essa debba essere inclusa tra le riserve utili alla copertura del vincolo di massa di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama il meccanismo dell’articolo 109, comma 4, lettera b), TUIR, che consente la deduzione extracontabile di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non imputati a conto economico, subordinandola:

  • alla separata indicazione in dichiarazione dei redditi nel quadro EC;
  • all’apposizione di un vincolo alla distribuzione dei dividendi, pari all’ammontare delle deduzioni extracontabili effettuate.

Le distribuzioni di riserve e utili concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui le residue riserve e utili portati a nuovo risultano inferiori all’eccedenza dei costi dedotti extracontabilmente rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato.

La risoluzione richiama inoltre la circolare n. 27/E del 31 maggio 2005, che interpreta tale disciplina come un regime di sospensione d’imposta "per massa" delle riserve e degli utili fino a concorrenza dell’importo complessivo delle deduzioni extracontabili.

Soggetti e riserve rilevanti ai fini della copertura

La Direzione afferma che, in base al dato letterale della norma, possono essere utilizzate a copertura del vincolo:

  • le riserve di utili;
  • le riserve di capitale;
  • anche la riserva legale, pur soggetta a vincolo civilistico di indistribuibilità.

Non sono invece computabili le riserve già assoggettate a sospensione d’imposta in base a un’altra disposizione di legge, per evitare una doppia tassazione in caso di distribuzione. È richiamata anche la riserva azioni proprie, considerata tra quelle idonee alla copertura del vincolo, pur essendo civilisticamente indisponibile fino al trasferimento o alla vendita delle azioni proprie.

La Direzione precisa che, ai fini della copertura del vincolo di massa, sono rilevanti riserve di utili e di capitale, escluse solo quelle già in sospensione d’imposta, a prescindere da vincoli civilistici o statutari di distribuzione.

Trattamento delle rettifiche da prima applicazione IAS/IFRS

La risoluzione ricorda che, secondo l’IFRS 1, le rettifiche conseguenti al passaggio agli IAS/IFRS devono essere imputate direttamente agli utili portati a nuovo o, se del caso, a un’altra voce del patrimonio netto.

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 38 del 2005 disciplina le variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio IAS/IFRS, prevedendo l’imputazione:

  • alle riserve disponibili di utili, per alcune specifiche componenti (ad esempio differenze di valore su strumenti finanziari di negoziazione, operazioni in cambi e di copertura; ripristino del costo storico di attività materiali; eliminazione di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri non più iscrivibili);
  • a riserve indisponibili di patrimonio netto, per altre poste, tra cui strumenti finanziari disponibili per la vendita, attività valutate al fair value con variazioni a patrimonio netto, prima iscrizione al fair value di attività materiali e saldo positivo delle differenze di valore di attività e passività diverse da quelle specificamente indicate.

Valutazione della Direzione Centrale

La Direzione afferma che, nel caso di ALFA, la variazione di patrimonio netto iscritta come "Riserva da prima applicazione IFRS" in contropartita del saldo delle rettifiche contabili da FTA costituisce un importo rilevante ai fini della copertura del vincolo di massa di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), TUIR.

Secondo l’Agenzia, ciò vale indipendentemente dalla voce contabile utilizzata per accogliere la variazione patrimoniale, poiché ai fini della copertura sono utilizzabili tutte le riserve di capitale e gli utili portati a nuovo, anche se soggetti a limiti di distribuzione civilistici.

Effetto di una eventuale riserva negativa

La risoluzione precisa infine che, se in sede di prima applicazione IAS/IFRS dovesse emergere una riserva negativa, ossia un saldo complessivo negativo delle rettifiche iscritto a patrimonio netto, l’importo utile a copertura del vincolo di massa si ridurrebbe di pari ammontare.

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