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Risoluzione

Risoluzione n. 308 del 5/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate riconosce che i corsi di preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori possono beneficiare dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 20, DPR 633/1972, se svolti da enti autorizzati dal Ministero dei Trasporti e sottoposti al relativo controllo e vigilanza. La risoluzione richiama i requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione e la normativa di settore sui corsi e sugli esami.

Esenzione IVA per corsi di formazione all’accesso alla professione di autotrasportatore svolti da enti autorizzati

Esenzione IVA per corsi di formazione per autotrasportatori

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile ai corsi di preparazione agli esami di capacità professionale per autotrasportatori di merci e viaggiatori svolti da un organismo associativo senza scopo di lucro autorizzato dal Ministero dei Trasporti. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali corsi possono rientrare nell’esenzione prevista dall’art. 10, n. 20, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, purché siano svolti in base alle autorizzazioni ministeriali e sotto il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione competente.

Quesito posto dal contribuente

Il Centro Studi "ALFA" rappresenta di essere un organismo associativo senza fine di lucro costituito tra imprese operanti nel settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e delle autoscuole, con finalità di ricerca e formazione nel campo dei trasporti su strada. Riferisce inoltre di essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a svolgere corsi di preparazione agli esami di capacità professionale per autotrasportatori di cose per conto di terzi e di viaggiatori. Chiede quindi se l’attività di formazione professionale resa per l’accesso alla professione di autotrasportatore sia esente da IVA.

Tesi del contribuente

Secondo il Centro Studi "ALFA", l’attività di formazione da esso svolta rientra nell’ambito applicativo dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 20, DPR 633/1972. L’istante sostiene di poter essere qualificato come "istituto o scuola riconosciuto da pubbliche amministrazioni", in quanto munito di autorizzazione ministeriale relativa sia ai corsi sia alle sedi di svolgimento. A supporto richiama precedenti amministrativi che avevano già riconosciuto l’esenzione per attività didattiche svolte da autoscuole autorizzate e da scuole di pilotaggio aereo autorizzate dal Ministero dei Trasporti.

Quadro normativo sull’esenzione IVA

L’art. 10, n. 20, del DPR 633/1972 prevede l’esenzione per le "prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni". La disposizione richiede quindi due requisiti:

  • un requisito oggettivo, consistente nella natura educativa o didattica della prestazione, comprensiva della formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • un requisito soggettivo, ossia che la prestazione sia resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Chiarimenti interpretativi richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007, che ha chiarito alcuni profili del requisito soggettivo:

  • l’espressione "istituti o scuole" ha valore meramente descrittivo e non tassativo;
  • il riconoscimento può essere effettuato anche da un’amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica, quando ciò avvenga per ragioni di specifica competenza;
  • il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo o didattico che si intende realizzare.

Vengono inoltre richiamati precedenti specifici:

  • la risoluzione n. 430379 del 17 gennaio 1992, che aveva riconosciuto l’esenzione per l’attività didattica delle autoscuole autorizzate dall’Amministrazione provinciale;
  • la risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005, che aveva esteso l’esenzione ai corsi delle autoscuole per il "recupero punti" e per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
  • la risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001, che aveva ritenuto esenti le prestazioni didattiche della scuola di pilotaggio aereo autorizzata dal Ministero dei Trasporti.

Disciplina dei corsi per autotrasportatori

La risoluzione richiama il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, attuativo della direttiva 98/76/CE, che disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e richiede, tra i requisiti per l’esercizio dell’attività, l’idoneità professionale accertata mediante esame.

L’art. 8 del decreto prevede che possano partecipare alle prove d’esame anche coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado oppure un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati.

Istruzioni ministeriali sui corsi e sul controllo amministrativo

La risoluzione attribuisce rilievo alla circolare del Ministero dei Trasporti n. 5/2006/APC del 9 novembre 2006, che disciplina i corsi di formazione ed esami di idoneità professionale per autotrasportatori. La circolare stabilisce, per gli enti autorizzati, regole specifiche su:

  • caratteristiche dei corsi dal 1° gennaio 2007, tra cui materie, ore di lezione, durata e programma;
  • comunicazione di inizio corso;
  • adempimenti di fine corso;
  • rilascio degli attestati di frequenza;
  • numero minimo dei docenti e requisiti professionali degli stessi;
  • gestione dell’elenco degli enti abilitati.

In particolare:

  • la comunicazione di inizio corso deve pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista, con documentazione completa, calendario delle lezioni ed elenco dei docenti;
  • al termine del corso l’ente deve trasmettere il verbale di fine corso, contenente anche il riepilogo delle ore svolte da ciascun partecipante, insieme al registro di classe originale;
  • l’attestato di frequenza è rilasciato solo dopo la verifica del verbale di fine corso e dei registri di classe;
  • è predisposto un elenco completo degli enti autorizzati, pubblicato sul sito Internet del Ministero, che ne verifica periodicamente l’operatività.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base del quadro normativo e amministrativo richiamato, l’Agenzia ritiene che l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti, unitamente al controllo e alla vigilanza esercitati dallo stesso Ministero, siano idonei a integrare il requisito del riconoscimento richiesto dall’art. 10, n. 20, DPR 633/1972.

Di conseguenza, i corsi di preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori svolti dal Centro Studi "ALFA" possono beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che:

  • siano realizzati sulla base delle autorizzazioni del competente Ministero dei Trasporti;
  • siano svolti sotto il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione;
  • rispettino la normativa di settore e le prescrizioni della circolare ministeriale richiamata.

Conclusione

La risoluzione conclude che i corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore, se svolti da enti autorizzati e vigilati dal Ministero dei Trasporti, rientrano nell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 20, del DPR 633/1972. La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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