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Risoluzione

Risoluzione n. 317 del 7/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dalla rettifica della detrazione IVA previsto dall’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223/2006 riguarda solo i fabbricati già posseduti al 4 luglio 2006, non quelli acquistati nel corso del 2006 con IVA detratta prima di tale data. Per questi ultimi si applicano le regole ordinarie di detrazione provvisoria e conguaglio finale ex art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

Rettifica della detrazione IVA per immobili abitativi acquistati nel 2006 e venduti dopo il 4 luglio 2006

Rettifica della detrazione IVA per immobili abitativi acquistati nel 2006

La risoluzione affronta il tema dell’applicazione dell’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006 in relazione agli acquisti di immobili abitativi effettuati nel 2006 e alle successive cessioni in regime di esenzione IVA. L’Agenzia delle Entrate precisa l’ambito dell’esonero dalla rettifica della detrazione e chiarisce quando, invece, restano applicabili le regole ordinarie di detrazione.

Quesito posto dalla società

La società istante svolge attività di compravendita immobiliare e di amministrazione di società, in regime di separazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. Nell’ambito dell’attività immobiliare, nel 2006 ha:

  • acquistato immobili ad uso abitativo, detraendo l’IVA sugli acquisti;
  • ceduto parte dei medesimi immobili dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, quindi in regime di esenzione.

La società osserva che, a seguito del mutato regime delle operazioni attive, la detrazione sarebbe risultata diversa da quella inizialmente operata, ma non ha provveduto alla rettifica ex art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Chiede quindi se sia corretto non aver effettuato tale rettifica, richiamando l’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006, norma introdotta per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società ritiene corretto non aver effettuato la rettifica della detrazione per gli immobili abitativi acquistati entro il 3 luglio 2006 e venduti successivamente, in esenzione, in quanto tali beni rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce la disciplina introdotta dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, che ha modificato il trattamento IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati.

In particolare, viene ricordato che:

  • l’art. 10, primo comma, nn. 8) e 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato modificato;
  • è stato introdotto il n. 8-ter) nel medesimo comma;
  • per le cessioni di fabbricati abitativi, l’art. 10, primo comma, n. 8-bis), come sostituito dall’art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, prevede il regime di esenzione IVA per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali, salvo le cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento da parte delle imprese costruttrici o delle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi indicati dalla legge n. 457 del 1978.

Quanto alla rettifica della detrazione, l’art. 35, comma 9, dispone che, in relazione al mutato regime degli artt. 10, primo comma, nn. 8) e 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972, non si effettua la rettifica prevista dall’art. 19-bis2 per i fabbricati diversi da quelli strumentali, posseduti alla data del 4 luglio 2006.

Chiarimento interpretativo dell’Agenzia

L’Agenzia richiama la circolare 1° marzo 2007, n. 12, punto 1, nella quale era stato precisato che l’esonero dalla rettifica non riguarda gli immobili acquistati nel corso del 2006, se la detrazione è stata operata secondo la normativa vigente prima del 4 luglio 2006.

Per tali beni, infatti:

  • non si applicano le regole sulla rettifica della detrazione;
  • opera invece il meccanismo di determinazione provvisoria della detrazione previsto dall’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’IVA detratta nel corso dell’anno è provvisoria e viene consolidata solo a fine esercizio, sulla base del volume delle operazioni imponibili ed esenti.

Il chiarimento viene ritenuto coerente anche con l’art. 185 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la rettifica interviene quando, successivamente alla dichiarazione IVA, mutano gli elementi considerati per determinare l’importo delle detrazioni.

Decisione finale

Sulla base della normativa e dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 12 del 2007, l’Agenzia conclude che, per gli acquisti effettuati nel 2006, la società deve applicare la disciplina ordinaria della detrazione prevista dall’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui:

  • nel corso dell’anno la detrazione è effettuata in via provvisoria;
  • si applica la percentuale di detrazione dell’anno precedente;
  • il conguaglio avviene alla fine dell’anno.

Di conseguenza, l’esonero dalla rettifica previsto dall’art. 35, comma 9, non è applicabile agli immobili acquistati nel 2006 prima del 4 luglio, anche se poi ceduti in esenzione dopo tale data.

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