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Ordinanza

Ordinanza n. 200/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva alla società proprietaria o gestore dell’impianto interventi di ampliamento e completamento del depuratore e l’attivazione di stazioni di sollevamento, nonché ai proprietari delle utenze collettabili l’allaccio alla rete fognaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari e comitato civico)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. Dal testo emergono criticità relative agli sversamenti, alla sopravvenuta scadenza dei precedenti titoli ambientali e dell’autorizzazione allo scarico, nonché all’esistenza di procedimenti e provvedimenti adottati da amministrazioni diverse dal Comune. La contestazione riguarda, in particolare, l’utilizzo del potere contingibile e urgente per imporre interventi infrastrutturali di completamento e ampliamento suscettibili di incidere su autorizzazioni ambientali e scarichi di competenza regionale e provinciale, oltre alle misure relative agli allacci alla rete fognaria.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’igiene pubblica possa giustificare, allo stato del sommario esame cautelare, soltanto le misure strettamente necessarie a evitare l’aggravamento dei rischi derivanti dagli sversamenti e a mantenere condizioni minime di sicurezza sanitaria e ambientale. Non ha invece ravvisato con analoga evidenza la riconducibilità al potere extra ordinem degli interventi di completamento e ampliamento infrastrutturale, in quanto potenzialmente subordinati a procedimenti autorizzatori ambientali pendenti o da rinnovare e rientranti nella competenza di altre amministrazioni. In luogo della sospensione integrale, ha adottato una misura propulsiva, ordinando al Comune di riesaminare entro trenta giorni l’ordinanza impugnata, d’intesa con le amministrazioni competenti in materia ambientale e di autorizzazione agli scarichi, distinguendo gli interventi immediatamente indispensabili per eliminare o prevenire il pregiudizio igienico-sanitario e ambientale da quelli subordinati al previo conseguimento o rinnovo dei titoli autorizzatori. La trattazione del merito è stata fissata al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata quale base del potere contingibile e urgente esercitato dal Sindaco a tutela della salute e dell’igiene pubblica; tale potere può giustificare soltanto le misure strettamente necessarie a fronteggiare il rischio immediato.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base del potere sindacale extra ordinem; l’esercizio di tale potere non consente di prescindere dalle competenze delle amministrazioni titolari delle autorizzazioni ambientali e agli scarichi.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto mediante accoglimento parziale e adozione di una misura propulsiva di riesame.

Massime di principio

  • Il potere contingibile e urgente del Sindaco può essere utilizzato per imporre esclusivamente le misure strettamente necessarie a eliminare o prevenire un pregiudizio immediato alla salute, all’igiene pubblica o all’ambiente; non può essere impiegato, senza ulteriori presupposti, per disporre interventi infrastrutturali di completamento o ampliamento privi del carattere dell’urgenza strettamente necessaria.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente non può sostituire i procedimenti autorizzatori ambientali né le valutazioni riservate a Regione, Provincia o ad altre amministrazioni competenti in materia di scarichi e titoli ambientali.
  • Quando l’ordinanza sindacale cumula misure urgenti di tutela sanitaria e interventi infrastrutturali soggetti ad autorizzazione di altre amministrazioni, il giudice può accordare una tutela cautelare conformativa imponendo il riesame dell’atto, con distinzione tra misure immediatamente necessarie e opere subordinate al previo rilascio o rinnovo dei titoli autorizzatori.
  • La tutela cautelare deve bilanciare l’esigenza di prevenire il pregiudizio sanitario e ambientale con il rispetto del riparto delle competenze amministrative previsto dalla normativa ambientale.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliAcque e demanio idricoConferenza di servizi
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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