Cassazione Penale, Ordinanza n. 07597/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e 720.000 euro di multa per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contestato ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), b) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. d), d.lgs. 286/1998. In cassazione l'imputato proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 54 c.p., sostenendo di aver accettato di condurre l'imbarcazione solo sotto le minacce dei trafficanti libici e che la possibile scriminante dello stato di necessità fosse stata esclusa in modo non conforme alla giurisprudenza; 2) vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato le discrepanze nelle dichiarazioni di quattro migranti presenti a bordo, con motivazione apparente, illogica e incompleta; 3) violazione dell'art. 12 d.lgs. 286/1998, deducendo che non fosse stato accertato un fine di profitto personale, non essendo dimostrato alcun compenso e dovendosi ritenere che la finalità di profitto fosse stata desunta automaticamente, nonostante la dedotta coercizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché meramente riproduttivi delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, senza confronto con la motivazione della decisione impugnata e quindi privi di specificità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introdotto per la prima volta in cassazione, senza essere stato devoluto al giudice d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
Invocato dalla difesa quale possibile scriminante dello stato di necessità, ma ritenuto non utilmente scrutinabile perché la censura riproponeva questioni già disattese in appello senza specifico confronto con la motivazione.
art. 12 d.lgs. 286/1998
comma 3 lett. a), b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett. d)
Norma incriminatrice contestata per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, dichiarando inammissibile il motivo che ne deduceva la violazione per mancato accertamento del fine di profitto.
art. 606 c.p.p.
È richiamato per affermare che il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare un vizio di motivazione specifico e non limitarsi a reiterare le censure già svolte in appello.
art. 616 c.p.p.
È la base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 54 c.p.
Richiamato come norma sulla scriminante dello stato di necessità, la cui deduzione è stata ritenuta non decisiva in cassazione per difetto di specificità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già formulate in appello.
- La riproposizione pedissequa di doglianze di merito senza indicare specifici errori logico-giuridici della decisione di secondo grado non integra un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura autonoma degli elementi di fatto e la sostituzione della valutazione del ricorrente a quella compiuta dal giudice di merito.
- Questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, in assenza di una decisione di merito da scrutinare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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