Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/162

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/162 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)]

Normativa europea32016R0162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Mortadella di Prato" nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, qualificandola come IGP. La decisione si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 e sul fatto che, dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia, non è stata presentata alcuna opposizione. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Mortadella di Prato" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Mortadella di Prato" e ai prodotti che rientrano nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. La registrazione discende da una domanda presentata dall’Italia e dall’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mortadella di Prato (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/162 della Commissione iscrive la denominazione "Mortadella di Prato" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualificazione come IGP. L’atto si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dall’Italia.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, effettuata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Considerato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere registrata senza ulteriori passaggi procedurali.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Mortadella di Prato" come IGP. La denominazione è inoltre ricondotta alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 registra la denominazione "Mortadella di Prato" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di registrazione, presentata dall’Italia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protetteprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.