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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15411/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ha altresì condannata al pagamento della somma di euro 2.000 ex art. 96 c.p.c. per manifesta inammissibilità del ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni medici che avevano frequentato una scuola di specializzazione dopo la laurea in medicina. Essi allegavano di aver percepito, durante la specializzazione, la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ritenuta però non conforme all'"adeguata remunerazione" richiesta dalle direttive comunitarie in materia. Contestavano inoltre la mancata rivalutazione annuale della borsa e il mancato adeguamento triennale. In primo grado e in appello la domanda risarcitoria è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c. e la violazione delle direttive comunitarie, del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 37-42 del d.lgs. n. 368 del 1999, sostenendo che le decisioni di merito avessero erroneamente negato il diritto a una remunerazione adeguata, all'attualità, agli interessi compensativi, alla rivalutazione e all'applicazione retroattiva del trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era chiara; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per totale inintelligibilità e per difetto di una censura argomentata, rilevando anche il contrasto con il consolidato orientamento secondo cui il nuovo trattamento economico dei medici specializzandi si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 e non agli iscritti negli anni precedenti, i quali restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga un ulteriore obbligo sulla misura della borsa di studio.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per mancanza di motivazione è stata esclusa perché la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta chiara e comprensibile.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Non è stata interpretata nel senso di imporre agli Stati membri un vincolo sulla misura della remunerazione degli specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Richiamata dalla ricorrente insieme alla direttiva 93/16/CEE, senza che la Corte ravvisasse un fondamento per la censura proposta.

  • d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257

    Resta applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori al 2006-2007, sia sotto il profilo ordinamentale che economico.

  • artt. 37-42 d.lgs. n. 368 del 1999

    La disciplina del trattamento economico ivi prevista si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 per effetto dei differimenti; non opera retroattivamente.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto anche manifestamente non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, con conseguente profilo di inammissibilità.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    È stato posto a base della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritenuta indice di una scelta impugnatoria poco giustificata, giustificando la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato accertato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione è inammissibile o infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente comprensibile e non meramente apparente.
  • Il ricorso per cassazione deve individuare con chiarezza quale capo della decisione venga censurato e per quali ragioni giuridiche; un motivo oscuro, cumulativo o privo di una vera critica argomentata è inammissibile.
  • In tema di medici specializzandi, la disciplina del trattamento economico introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 non si applica retroattivamente ai medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni precedenti al 2006-2007, che restano assoggettati al d.lgs. n. 257 del 1991 anche sotto il profilo economico.
  • La direttiva comunitaria richiamata in materia di specializzazione medica non impone, di per sé, un vincolo sovranazionale specifico sulla quantificazione della remunerazione, rimessa nei limiti considerati dalla normativa nazionale applicabile.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e contrario a orientamenti consolidati può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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