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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. La difesa contestava la gravità indiziaria (sosteneva che il provvedimento omettesse rilievi difensivi decisivi e fosse manifestamente illogico), la ritenuta partecipazione del Gargano nell'estorsione realizzata il 24 novembre 2018 (assenza di prove chiare su tempo, luogo e contributo concreto alla esazione), la configurabilità dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) per mancanza di elementi che dimostrassero destinazione dei proventi all'associazione e la consapevolezza del Gargano, nonché la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso (fatti del 2018). Sono stati aggiunti motivi relativi a carenze di motivazione e presunte violazioni procedurali (art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha in parte rigettato i rilievi della difesa e in parte li ha accolti. Ha ritenuto integrare la gravità indiziaria: ha confermato che il Gargano aveva un ruolo esecutivo nella trasferta del 24/11/2018 (controllo che lo trovò in auto con gli altri indagati e disponibilità di contanti prossima all'importo estorto, nonché dichiarazioni di La Rosa) e ha condiviso la qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, valutando sufficiente il contesto e il "metodo mafioso" per estendere l'aggravante anche al contributo esecutivo del Gargano. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale circa l'attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto del rilevante intervallo temporale (fatti del 2018) e della mancanza di elementi che dimostrino comportamenti successivi sintomatici di perdurante pericolosità. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame specifico e motivato sull'effettiva e concreta sussistenza del pericolo di reiterazione e sulla eventuale adeguatezza di misure meno afflittive.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante mafiosa possa essere valorizzata anche guardando al "metodo mafioso" e al contesto sistemico dell'estorsione; tale aggravante è estendibile anche a chi abbia avuto un ruolo esecutivo e strumentale nella realizzazione della prestazione estorsiva se inserito nell'organizzazione e nella modalità intimidatoria propria della cosca.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Si tratta di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati dall'associazione mafiosa; la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata da elementi certi che dimostrino l'attenuazione o la cessazione della pericolosità, e che il tempo trascorso dai fatti è un elemento rilevante da valutare.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    La riforma è richiamata per sottolineare l'obbligo del giudice di considerare l'arco temporale intercorso tra i fatti e l'intervento cautelare; secondo la Corte ciò può contribuire a ridimensionare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La difesa aveva invocato presunte violazioni dell'art. 274 c.p.p.; dalla lettura della sentenza emerge che tali censure non sono state ritenute decisive dalla Corte rispetto alla valutazione complessiva della gravità indiziaria, pur essendo state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria viene valutata nel suo complesso e tenuto conto del contesto: elementi quali controllo con i coindagati, disponibilità di somma vicina all'importo estorto e dichiarazioni di collaboratori/testimoni possono consolidare il giudizio indiziario anche se il ruolo dell'imputato è esecutivo e parziale.
  • L'aggravante mafiosa (art. 416-bis) può essere riconosciuta anche se il requisito è provato attraverso il metodo intimidatorio e il contesto sistemico dell'estorsione; non è necessario che ogni partecipante dimostri di aver materialmente destinato proventi all'associazione se la sua azione si inserisce nel circuito associativo e nelle modalità mafiose.
  • La presunzione di esigenze cautelari per reati aggravati dall'art. 416-bis è relativa e può essere superata con elementi concreti che dimostrino attenuazione o cessazione della pericolosità dell'indagato; il tempo decorso tra il fatto e la misura è fattore significativo e deve essere adeguatamente motivato dal giudice.
  • In difesa di misure cautelari è strategico documentare elementi oggettivi di riabilitazione o assenza di contatti/condotte successive, proporre misure meno afflittive e chiedere valutazioni esplicite sul periodo intercorso tra i fatti e la richiesta di custodia.
  • Quando si impugnano ordinanze cautelari è necessario indicare con precisione i vizi di motivazione rilevanti (carenze specifiche, omissioni di valutazione di elementi probatori difensivi, errori logici) perché censure generiche sono meno persuasive; tuttavia carenze sulla verifica dell'attualità delle esigenze cautelari possono condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.

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