Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06935/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto aveva agito nei confronti dell'ente previdenziale e di un comune per ottenere l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1 settembre 1981 - 30 novembre 1988, assumendo di avere svolto di fatto attività lavorativa alle dipendenze dell'ente locale. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata perché non era stata provata la subordinazione del rapporto e la documentazione acquisita era stata ritenuta inconcludente; la Corte d'appello aveva inoltre chiarito che, nel giudizio riassunto, il tema non era stato illegittimamente alterato e che non sussisteva un obbligo dell'INPS di costituire la posizione contributiva in assenza dei presupposti di legge. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava: nullità del procedimento per vizi della riassunzione e della nuova iscrizione a ruolo, violazione del giudicato interno e delle norme sul chiesto e pronunciato, omessa pronuncia su domande e prove, nonché violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale per non avere la decisione disposto la regolarizzazione contributiva richiesta. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché fondati su una ricostruzione non corretta del sistema delle tutele previdenziali: in caso di omesso versamento contributivo il lavoratore non può chiedere la condanna dell'INPS alla regolarizzazione della posizione, potendo invece agire per la rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 e per il risarcimento ex art. 2116 c.c.; inoltre il ricorso era formulato in modo promiscuo, senza adeguata specificazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati, e tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la domanda proposta non era giuridicamente idonea a ottenere una condanna dell'INPS alla regolarizzazione contributiva, poiché tale pretesa può essere rivolta solo al datore di lavoro obbligato al versamento dei contributi; l'INPS resta soltanto accipiens del pagamento. Ha inoltre rilevato che il ricorso mescolava doglianze eterogenee, non rispettava gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti richiamati e mirava, in realtà, a censurare l'apprezzamento delle prove e il merito della controversia. Conseguentemente, oltre al rigetto implicito delle censure, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare vizi della riassunzione e nullità dell'attività processuale, ma ritenuto non decisivo ai fini della inammissibilità del ricorso.

  • art. 168 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare irregolarità formali della nuova iscrizione a ruolo e della riassunzione.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai pretesi vizi della fase di riassunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la domanda effettivamente riguardava la regolarizzazione contributiva con condanna dell'INPS.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la valutazione comparativa delle prove attiene al libero convincimento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti processuali, ma non ritenuto fondante un diverso esito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato interno e al travisamento della causa petendi.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ribadito l'onere di produrre gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità/inammissibilità, oppure di localizzarli specificamente.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Richiamato quale alternativa al deposito degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante richiesta di trasmissione del fascicolo munita di visto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'inammissibilità per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità della mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee e per delimitare il perimetro del controllo di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 13, legge n. 1338 del 1962

    Indicato come rimedio esperibile dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia in caso di omissione contributiva.

  • art. 2116 c.c.

    Indicato come rimedio risarcitorio residuale a tutela del lavoratore in caso di omissione contributiva del datore di lavoro.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ma non accolto come fondamento della pretesa azionata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non ha un'azione diretta per ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della propria posizione contributiva; l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre l'INPS è solo il soggetto che riceve i versamenti.
  • Se l'omissione contributiva ha inciso sulla posizione assicurativa del lavoratore, i rimedi tipici sono la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., nei limiti della prescrizione.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile sovrapporre censure eterogenee e prospettare in modo promiscuo violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, senza distinguere chiaramente i singoli capi impugnati e il relativo paradigma dell'art. 360 c.p.c.
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare e localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, oppure di produrli secondo le modalità consentite; la mancata osservanza degli oneri di specificità e autosufficienza comporta inammissibilità.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, perché tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi ancora consentiti.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.