Sentenza n. 877/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 356/2025, emessa dal Tribunale di Caltagirone il 3/4/2025 nel ricorso iscritto al R.G. 723/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva riconosciuto alle ricorrenti il diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente, comprensiva degli accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire loro la carta elettronica del docente per importi individualmente determinati, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Il Ministero aveva eseguito tardivamente il giudicato limitatamente alla sorte capitale; alla camera di consiglio è stato precisato che anche l'importo principale spettante all'ultima ricorrente era stato corrisposto, residuando per tutte le ricorrenti gli accessori. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Sono stati verificati il giudicato del giudice ordinario, la tempestività dell'azione, il rispetto degli adempimenti notificatori previsti per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione e il perdurante mancato pagamento degli accessori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti degli importi ancora dovuti. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché rivolto all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ritenuto rispettati il termine decennale per l'azione, il termine di deposito e gli adempimenti di notificazione della sentenza previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha provato l'integrale pagamento; pertanto, applicando l'art. 2697 c.c., il giudice ha accertato l'obbligo di completare l'esecuzione, mediante pagamento degli accessori residui, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata disposta sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. La domanda di astreinte è stata respinta: il Collegio ha ritenuto che il ritardo fosse riconducibile all'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Disciplina la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione, domanda respinta nel caso concreto.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione al termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; nel caso concreto l'adempimento è stato ritenuto documentato.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, in assenza di prova dell'integrale pagamento, permane l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale base per la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
È richiamato per escludere il compenso del commissario ad acta quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei casi previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali applicabili.
- Quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento degli accessori ancora dovuti e fissare un termine per l'integrale esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che eccepisca l'integrale pagamento deve fornire la relativa prova; in mancanza, il perdurante obbligo di esecuzione del giudicato può essere affermato in applicazione dell'art. 2697 c.c.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega e termine decorrente dalla scadenza assegnata all'amministrazione.
- La condanna a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo nell'esecuzione sia giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità operative dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →