Cassazione Penale, Sentenza n. 33323/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per la condanna, per il delitto di rapina aggravata in concorso. Le censure comprendevano: presunta errata interpretazione e valutazione delle intercettazioni e di altri elementi probatori (Rapisarda, Salvatore Indelicato, Drago), vizio di motivazione e mancata disamina della posizione dell'imputato (Drago), contestazione della sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti (Minutola), e, per Minutola e Orazio Indelicato, deduzione che il reato si fosse estinto per prescrizione alla data della discussione di appello. Venivano altresì invocate violazioni di norme penali specifiche (art. 628 cod. pen.) e della Costituzione (art. 24).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la maggior parte dei motivi relativi alla responsabilità penale manifestamente infondati o generici e quindi inammissibili, ritenendo corretta la valutazione di merito che ha ritenuto provata la partecipazione di molti imputati sulla base di elementi come riconoscimento fotografico, possesso successivo del bene provento della rapina, localizzazione telefonica e contenuto delle conversazioni intercettate. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo comune relativo alla prescrizione avanzato da Minutola e Orazio Indelicato: ha calcolato i termini prescrizionali applicando la previgente disciplina (lex mitior), tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni processuali, e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione nei confronti di Minutola e Orazio Indelicato. Per effetto dell'art. 587 c.p.p. e della giurisprudenza costante, tale declaratoria è stata estesa anche a Rosario Drago, Salvatore Indelicato e Agostino Rapisarda; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti dei predetti per prescrizione. I motivi di merito in favore della proscioglimento (es. assoluzione di Antonino Razza) restano quelli già decisi in appello.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Invocata come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto le censure basate su tale richiamo generiche e non sufficienti a fondare l'impugnazione.
Codice penale, art. 628
Norma che disciplina la rapina aggravata: la Corte di merito l'ha applicata nel valutare l'equivalenza delle circostanze attenuanti/agggravanti; in cassazione non è stata ritenuta una errata applicazione tale da invalidare la valutazione di responsabilità.
Codice penale, art. 157 (previgente)
la prescrizione estingue il reato [...] in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni
Applicata come lex mitior: la Corte ha calcolato i termini prescrizionali secondo la disciplina previgente, individuando il dies ad quem e considerando sospensioni e interruzioni per stabilire che la prescrizione era maturata prima dell'udienza di discussione in appello.
Codice penale, art. 160
Norma sugli effetti degli eventi interruttivi della prescrizione: la Corte l'ha utilizzata per prolungare i termini prescrizionali fino alla metà quando siano intervenuti eventi interruttivi.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiesto per la valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto che gli elementi intercettazioni, localizzazioni telefoniche e possesso del bene formassero un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a sostenere la condanna in sede di merito.
Codice di procedura penale, art. 587, comma 1
Norma sull'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da più concorrenti: la Corte l'ha applicata per estendere agli altri imputati l'effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione ottenuta da alcuni ricorrenti, quando il motivo non è esclusivamente personale.
Codice penale, art. 62-bis
Riferita al riconoscimento delle circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate; la Corte di appello aveva concesso le attenuanti in ragione della notevole distanza temporale dei fatti, riducendo la pena.
Codice di procedura penale, art. 69
Richiamato nel calcolo dell'eventuale edittale conseguente all'applicazione dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, utile per determinare i limiti prescrizionali.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Citata come modifica normativa successiva alla commissione dei fatti; la Corte ha applicato la disciplina previgente quale lex mitior ex art. 2 c.p.
Massime di principio
- Le censure generiche o che chiedono una rivalutazione del merito delle prove sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione: i motivi devono essere specifici e ben articolati.
- Il riconoscimento fotografico, il possesso successivo della refurtiva, la localizzazione delle utenze e il contenuto delle intercettazioni telefoniche possono costituire, se congruenti e concatenati, un quadro indiziario idoneo a sostenere la responsabilità in sede di merito.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a termini legali, eventi interruttivi e sospensioni: la disciplina applicabile è la lex mitior se successivamente modificata; occorre computare il dies a quo e il dies ad quem considerando rinvii e sospensioni documentati.
- L'impugnazione proposta da uno o più coimputati può avere effetti estensivi sugli altri concorrentemente imputati (art. 587 c.p.p.) quando il motivo non sia strettamente personale, permettendo anche a ricorrenti non vincenti o inammissibili di beneficiare della declaratoria di estinzione per prescrizione.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione relativo a prove indiziarie è necessario dimostrare in modo circostanziato l'illogicità o la contraddittorietà della catena indiziaria; mere contestazioni astratte o generiche sono insufficienti.
- Se si intende ottenere l'estinzione del reato per prescrizione conviene proporre motivi chiari e documentati sul computo dei termini, poiché una pronuncia favorevole potrà estendersi anche agli altri imputati se non si tratta di motivo personale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32945/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32950/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32953/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32954/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →