Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5362/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento: quanto al ricorso principale, - del Decreto Direttoriale n.249/2021 del 02.12.2021 (prot. n. 1680), a firma della Direttrice del Dipartimento di “Architettura e Progetto”, di Approvazione degli atti (doc. n.1) della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo definito presso il Dipartimento di “Architettura e Progetto” de La Sapienza Università di Roma per il Settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14; - del punto 3 dell’art. 2 del bando “criteri selettivi” (D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021, prot. n. 1294), laddove stabilisce: «Titoli preferenziali: • Titolarità di contratti per attività di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio; • Attività di ricerca presso Università pubbliche e Enti Pubblici di Ricerca; • Titolarità di incarichi di docenza presso Università italiane e straniere e Istituzioni di Formazione ufficialmente riconosciute in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare; • Attività di collaborazione alla didattica, di tutorato e di didattica integrativa in discipline congruenti con quelle del settore scientifico-disciplinare; • Attività redazionale di pubblicazioni scientifiche; • Attività di organizzazione di convegni, seminari workshop ed eventi culturali; • la titolarità di brevetti relativamente ai Settori concorsuali nei quali è prevista; • Attività di partecipazione come relatore a convegni e seminari»; - dell’art. 4, lett. p) del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A”, laddove stabilisce che il bando debba contenere: «p) l’esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi»; - del punto 4 dell’art. 2 del bando “criteri selettivi” (D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021, prot. n. 1294), laddove aggiunge come criterio di valutazione l’«Esperienza di studio sulle tematiche inerenti alle criticità/potenzialità delle aree periferiche, all'architettura del benessere e al dialogo interculturale e religioso» (doc. n.2, pp.3-4); - dall’art. 7 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A”, laddove prevede – dopo la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica – un esame orale: «I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi (…) Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente: • la valutazione collegiale del seminario (e della prova in lingua straniera indicata nel bando); • il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando»; - dell’art. 5 del dando (D.D. n. 200/2021 del 12.10.2021, prot. n. 1294) laddove prevede - dopo la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica - un esame orale: «I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato, avente ad oggetto l’attività di ricerca svolta da ciascuno di essi (…) Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente: • la valutazione collegiale del seminario (e della prova in lingua straniera indicata nel bando); • il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando»; - dell’atto di nomina della Commissione, il D.D. n. 218/2021 del 28.10.2021, prot. n. 1435 (doc. n.4); - degli atti della Commissione Giudicatrice, ivi compresi: il Verbale riunione preliminare n.1 del 4.11.2021 (doc. n.5) e l’ Allegato 1 al Verbale n.1 (doc. n.6), il Verbale n.2 del 22.11.2021 e gli Allegati 1, 2 e 3 al Verbale n.2 di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (doc. nn.7, 8, 9 e 10); il Verbale n. 3 dell’1.12.2021 sulla discussione pubblica di titoli e pubblicazioni, prova orale e individuazione del candidato idoneo (doc. n.11); la Relazione finale (doc. n.12); - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con la candidata risultata vincitrice; quanto al ricorso incidentale, dei medesimi atti impugnati dal ricorrente nella parte in cui prevedono l’ammissione del ricorrente per i motivi di cui infra: 1. del Decreto Direttoriale n. 249/2021 del 2.12.2021 (prot. n. 1680) di approvazione degli atti (doc.n.1) della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore presso il Dipartimento di “Architettura e Progetto” de La Sapienza Università di Roma per il Settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14; 2. dei verbali della Commissione nella parte in cui il ricorrente è stato ammesso alla selezione e, per la precisione, i verbali nn. 1, 2 e 3 della Commissione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202202122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, inclusi il bando, il regolamento applicato, i verbali della commissione e il decreto di approvazione degli atti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente principale ha contestato la selezione per violazione dell’art. 24 della l. 240/2010, del d.m. 243/2011, del bando e del regolamento di Ateneo, deducendo: l’illegittima valutazione di pubblicazioni della candidata selezionata per asserito mancato deposito legale o mancata individuazione dell’apporto individuale nelle opere collettanee; l’illegittimità della trasformazione della discussione pubblica in una prova orale valutativa; la mancata attribuzione, dopo la discussione, di un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione; l’utilizzazione del programma di ricerca e di specifiche tematiche progettuali come criteri preferenziali, oltre il settore scientifico-disciplinare indicato nel bando; l’introduzione di criteri ulteriori, quali attività redazionale, organizzazione di convegni e collaborazione alla didattica, non coincidenti con quelli previsti dal d.m. 243/2011; il difetto di motivazione e di effettiva comparazione, in ragione dell’uso dei soli giudizi sintetici “discreto”, “buono”, “molto buono” e “ottimo”. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione del ricorrente principale per genericità delle dichiarazioni sostitutive e per asserita carenza di consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica; ha inoltre contestato la legittimità della disciplina del deposito legale prevista dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le dichiarazioni sostitutive del ricorrente principale, lette insieme all’elenco analitico delle pubblicazioni, fossero sufficienti e che i modelli allegati al bando avessero natura meramente esemplificativa. La consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica costituiscono parametri di valutazione e non requisiti autonomi di ammissione; nel caso concreto la commissione li aveva valutati ragionevolmente. Il ricorso principale è stato accolto parzialmente mediante accertamento dell’illegittimità degli atti, senza annullamento, perché la procedura e il contratto triennale erano ormai integralmente eseguiti e cessati, senza possibilità concreta di rinnovazione della selezione. Sono state ritenute legittime la valutazione delle pubblicazioni accettate per la pubblicazione e la considerazione delle opere collettanee, non essendo il carattere collettaneo causa automatica di esclusione; la commissione deve determinare analiticamente l’apporto individuale, ma il ricorrente aveva censurato soltanto l’ammissibilità delle opere e non la misura della valutazione. Sono state invece ritenute illegittime: la valutazione del seminario come prova orale, in contrasto con l’art. 24, comma 2, lett. c), l. 240/2010; la mancata attribuzione, dopo la discussione pubblica, di punteggi ai titoli e a ciascuna pubblicazione; l’uso del programma di ricerca e di tematiche specifiche come criterio valutativo ulteriore rispetto al settore scientifico-disciplinare; l’introduzione di criteri non previsti dal d.m. 243/2011, quali attività redazionale, organizzazione di convegni e collaborazione alla didattica o tutorato; l’insufficienza della motivazione comparativa basata esclusivamente su giudizi sintetici. La domanda di annullamento o inefficacia del contratto è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa controversia al giudice ordinario, con applicazione dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’Università nei confronti del ricorrente principale e compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, l. 240/2010

    attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera

    La procedura richiede una valutazione preliminare, una successiva discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e, dopo tale discussione, l’attribuzione di punteggi ai titoli e a ciascuna pubblicazione. La discussione non può essere trasformata in una prova orale di merito.

  • art. 2 d.m. 25 maggio 2011, n. 243

    Le commissioni giudicatrici ... effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari

    I titoli e il curriculum devono essere valutati secondo i criteri tipizzati dal decreto e in riferimento al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare, senza introdurre criteri ulteriori non riconducibili alle categorie normative.

  • art. 3 d.m. 25 maggio 2011, n. 243

    determinazione analitica ... dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione

    La partecipazione a opere collettanee non impedisce automaticamente la valutazione; la commissione deve determinare analiticamente l’apporto individuale del candidato.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il giudice richiama la possibilità del soccorso istruttorio per integrare la prova dell’accettazione di una pubblicazione, quando ciò non alteri la par condicio e sia coerente con il favor partecipationis.

  • art. 11 c.p.a.

    Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, indica il giudice ordinario munito di giurisdizione e assegna i termini per la riproposizione della domanda.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Le controversie relative agli atti negoziali successivi alla stipulazione del contratto di lavoro pubblico, inclusa la caducazione o risoluzione del rapporto, spettano alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato disciplinate dall’art. 24, comma 2, lett. c), della l. 240/2010, la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica non può essere trasformata in una prova orale di merito: è ammessa soltanto la prova orale diretta ad accertare la conoscenza della lingua straniera prevista dal bando.
  • Dopo la discussione pubblica, la commissione deve attribuire uno specifico punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. Giudizi complessivi meramente qualitativi, quali “discreto”, “buono”, “molto buono” e “ottimo”, non equivalgono ai punteggi prescritti dalla legge e non consentono di ricostruire l’iter comparativo.
  • Il bando e la valutazione comparativa devono riferirsi al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare indicati secondo la legge; non è consentito valorizzare come requisito preferenziale o criterio autonomo l’esperienza specificamente maturata sul programma di ricerca, quando ciò restringa la comparazione a un profilo sostanzialmente predeterminato o ad personam.
  • I criteri di valutazione dei titoli e del curriculum non possono ampliare arbitrariamente quelli tipizzati dal d.m. 243/2011: l’organizzazione di convegni non è assimilabile alla partecipazione come relatore, l’attività redazionale non coincide con l’attività scientifica prevista dal decreto e collaborazione alla didattica, tutorato e didattica integrativa non equivalgono necessariamente ad attività didattica universitaria.
  • Il carattere collettaneo di una pubblicazione non ne impedisce automaticamente la valutazione. La commissione deve verificare e determinare analiticamente l’apporto individuale del candidato; l’esclusione automatica dell’opera collettanea non è imposta dall’art. 3, comma 2, lett. d), del d.m. 243/2011.
  • La domanda relativa all’annullamento, caducazione o inefficacia del contratto di lavoro già stipulato appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché riguarda la fase negoziale successiva alla procedura selettiva e incide su una posizione di diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.