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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02585/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo al 2011 richiesto da una società che aveva acquistato un immobile e sostenuto spese per un progetto di restauro e avvio di attività, poi ostacolato da un provvedimento della Soprintendenza. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo detraibile l'IVA anche in assenza di operazioni attive, trattandosi di spese propedeutiche alla futura attività e inerenti all'operazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, sostenendo che la CTR avesse usato espressioni contraddittorie e non coerenti; 2) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 in combinato con gli artt. 4 e 19 d.P.R. 633/1972, assumendo che la società dovesse essere qualificata come non operativa o 'di comodo' e che, per ciò solo, la detrazione/rimborso andasse escluso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione rilevando che, letta nel suo complesso, la sentenza d'appello era intellegibile e coerente: l'espressione criticata si riferiva al provvedimento di diniego del rimborso e non alla sentenza di primo grado. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo, poiché la questione della non operatività della società non risultava trattata nel giudizio di merito né specificamente allegata come dedotta nei gradi precedenti; inoltre ha osservato che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la disciplina interna sulle società non operative non può automaticamente privare del diritto alla detrazione IVA in base al solo volume di affari insufficiente. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sulla forma della motivazione

  • art. 111 Cost.

    la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 30 l. n. 724/1994

    richiamato come disciplina delle società non operative; la Corte osserva che, alla luce della Corte di giustizia, non può operare come automatica preclusione del diritto a detrazione se fondato solo su una soglia di ricavi insufficiente

  • artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati dall'Agenzia per negare la detrazione, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 168, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    "nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha diritto... di detrarre... l’IVA dovuta o assolta"

    la detrazione spetta se beni e servizi sono impiegati per operazioni soggette a imposta, anche in fase preparatoria

  • art. 17, par. 2, lett. a), Sesta Direttiva

    richiamato come corrispondente alla norma della direttiva vigente sul diritto alla detrazione

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla Corte di giustizia quale parametro che, insieme ai principi di neutralità e proporzionalità, osta a una privazione automatica della detrazione

  • principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità

    impediscono che una normativa nazionale privi automaticamente della detrazione in base al solo insufficiente volume di operazioni attive

  • art. 7, co. 2, L.R. n. 19/09

    menzionato nei fatti come parte della documentazione relativa alla manifestazione di interesse e al P.U.A.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: il vizio ricorre solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria dal testo della sentenza, senza poter risolversi in una rivalutazione del merito.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che non risultino trattate nel giudizio di merito; chi le deduce deve anche indicare specificamente dove siano state prospettate nei gradi precedenti.
  • Il diritto alla detrazione IVA spetta anche per acquisti e spese sostenuti in fase preparatoria dell'attività economica, quando siano inerenti a operazioni imponibili future, anche se nel periodo d'imposta non vi siano ancora operazioni attive.
  • Una disciplina nazionale che faccia discendere la perdita della detrazione IVA da un criterio presuntivo basato sul solo insufficiente volume di ricavi o di operazioni attive eccede quanto necessario per prevenire evasione e abuso e deve essere disapplicata se incompatibile con i principi della direttiva IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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