Cassazione Civile, Ordinanza n. 02585/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo al 2011 richiesto da una società che aveva acquistato un immobile e sostenuto spese per un progetto di restauro e avvio di attività, poi ostacolato da un provvedimento della Soprintendenza. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo detraibile l'IVA anche in assenza di operazioni attive, trattandosi di spese propedeutiche alla futura attività e inerenti all'operazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, sostenendo che la CTR avesse usato espressioni contraddittorie e non coerenti; 2) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 in combinato con gli artt. 4 e 19 d.P.R. 633/1972, assumendo che la società dovesse essere qualificata come non operativa o 'di comodo' e che, per ciò solo, la detrazione/rimborso andasse escluso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione rilevando che, letta nel suo complesso, la sentenza d'appello era intellegibile e coerente: l'espressione criticata si riferiva al provvedimento di diniego del rimborso e non alla sentenza di primo grado. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo, poiché la questione della non operatività della società non risultava trattata nel giudizio di merito né specificamente allegata come dedotta nei gradi precedenti; inoltre ha osservato che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la disciplina interna sulle società non operative non può automaticamente privare del diritto alla detrazione IVA in base al solo volume di affari insufficiente. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come norma sulla forma della motivazione
art. 111 Cost.
la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
art. 30 l. n. 724/1994
richiamato come disciplina delle società non operative; la Corte osserva che, alla luce della Corte di giustizia, non può operare come automatica preclusione del diritto a detrazione se fondato solo su una soglia di ricavi insufficiente
artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamati dall'Agenzia per negare la detrazione, ma la Corte non accoglie la censura
art. 168, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE
"nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha diritto... di detrarre... l’IVA dovuta o assolta"
la detrazione spetta se beni e servizi sono impiegati per operazioni soggette a imposta, anche in fase preparatoria
art. 17, par. 2, lett. a), Sesta Direttiva
richiamato come corrispondente alla norma della direttiva vigente sul diritto alla detrazione
art. 167 direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla Corte di giustizia quale parametro che, insieme ai principi di neutralità e proporzionalità, osta a una privazione automatica della detrazione
principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità
impediscono che una normativa nazionale privi automaticamente della detrazione in base al solo insufficiente volume di operazioni attive
art. 7, co. 2, L.R. n. 19/09
menzionato nei fatti come parte della documentazione relativa alla manifestazione di interesse e al P.U.A.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: il vizio ricorre solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria dal testo della sentenza, senza poter risolversi in una rivalutazione del merito.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che non risultino trattate nel giudizio di merito; chi le deduce deve anche indicare specificamente dove siano state prospettate nei gradi precedenti.
- Il diritto alla detrazione IVA spetta anche per acquisti e spese sostenuti in fase preparatoria dell'attività economica, quando siano inerenti a operazioni imponibili future, anche se nel periodo d'imposta non vi siano ancora operazioni attive.
- Una disciplina nazionale che faccia discendere la perdita della detrazione IVA da un criterio presuntivo basato sul solo insufficiente volume di ricavi o di operazioni attive eccede quanto necessario per prevenire evasione e abuso e deve essere disapplicata se incompatibile con i principi della direttiva IVA.
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