Cassazione Civile, Ordinanza n. 15606/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore ha agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto del 17 dicembre 2014 con cui un terzo aveva venduto un appartamento a una persona indicata come figlia del debitore, prevedendo in favore del debitore stesso un diritto di abitazione vita natural durante. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che l'atto integrasse una donazione indiretta del debitore in favore della figlia, perché egli avrebbe fornito l'intera provvista necessaria all'acquisto dell'immobile. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che il prezzo dell'acquisto era stato pagato dal debitore e che la sua attribuzione patrimoniale costituiva donazione indiretta. In cassazione il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel rigettare la richiesta di riapertura dell'istruttoria e di ammissione di una consulenza tecnica contabile sui conti correnti della destinataria del trasferimento, che sarebbe stata necessaria per verificare la destinazione delle somme provenienti da precedenti vendite immobiliari. Secondo il ricorrente, le somme erano state inizialmente incassate dalla figlia e poi da questa prestate al padre, che le avrebbe restituite quando ne ebbe bisogno per l'acquisto dell'immobile; la mancata ammissione della CTU integrerebbe quindi vizio motivazionale e processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato e non contraddittorio il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, avendo valorizzato la documentazione disponibile e la sufficienza degli elementi già acquisiti per ricostruire i flussi finanziari: il primo assegno era stato emesso dal ricorrente, il conto della figlia presentava saldo iniziale zero, vi era un accredito di euro 415.000 disposto dal ricorrente e non risultavano altri accrediti fino all'addebito degli assegni usati per il prezzo dell'immobile. La Corte ha condiviso l'assunto della sentenza impugnata secondo cui la richiesta di CTU era esplorativa, perché la parte non aveva specificamente allegato e provato i passaggi bancari che avrebbero dimostrato il preteso prestito e la successiva restituzione delle somme. Ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alle carenze probatorie della parte o per svolgere indagini alla ricerca di fatti non provati. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
declaratoria di inefficacia dell'atto nei propri confronti
L'atto patrimoniale ritenuto donazione indiretta è stato considerato suscettibile di revocatoria ordinaria se pregiudizievole per il creditore.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza è stata formulata come vizio processuale per asserita motivazione erronea e contraddittoria sul mancato ingresso della CTU.
art. 380-bis c.p.c.
È stata formulata una proposta di definizione accelerata del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi della norma.
art. 96, 3° co., c.p.c.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
art. 96, 4° co., c.p.c.
Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio ha funzione ausiliaria e non può essere utilizzata per sostituire l'onere probatorio della parte o per esplorare alla ricerca di fatti non provati.
- Il diniego della CTU è legittimo quando il giudice di merito dispone già di elementi istruttori sufficienti e li valuta con motivazione adeguata e non contraddittoria.
- La mancata ammissione di CTU è censurabile in cassazione solo se il giudice ha omesso di motivare su una questione tecnica decisiva o ha fondato il rigetto su un erroneo presupposto di mancata prova di fatti che la consulenza avrebbe dovuto accertare.
- In tema di revocatoria ordinaria, un'attribuzione patrimoniale qualificabile come donazione indiretta può essere oggetto di azione ex art. 2901 c.c. se idonea a pregiudicare le ragioni del creditore.
- Chi allega una ricostruzione bancaria alternativa rispetto a quella desumibile dalla documentazione prodotta deve specificare e provare i passaggi finanziari rilevanti; la mera ipotesi di precedenti disponibilità non basta a giustificare indagini esplorative.
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