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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34350/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia trae origine dall’opposizione proposta dalla Procura avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Roma. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: da un lato, ha sostenuto di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, non essendo sufficienti le risultanze del sistema informatico SICID; dall’altro, ha contestato che potesse gravare su di essa la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto, richiamando un’attestazione interna che escludeva comunicazioni telematiche o cartacee.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto carente il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per assenza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha inoltre affermato che, comunque, il ricorso non superava il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Corte: il decreto di liquidazione delle spese di giustizia è impugnabile con opposizione soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di esse, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché l’opposizione risultava comunque tardiva anche rispetto a tale termine, l’inammissibilità è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; il decreto deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l’opponibilità del decreto di pagamento dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per l’equiparazione del decreto/opposizione alle regole proprie dell’ordinanza appellabile nel rito sommario, con termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione dell’atto; la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto dell’onere della prova in ordine alla comunicazione/conoscibilità del decreto; la censura non è accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa, indispensabile per consentire alla Corte la comprensione della vicenda processuale e sostanziale.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; se tali forme mancano, trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione non è sufficiente contestare in astratto la ritualità della comunicazione se, comunque, risulti maturato il termine lungo di impugnazione.
  • Il ricorso è inammissibile anche quando censuri una decisione conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione su una questione di diritto già risolta in modo costante.
  • Nel giudizio di impugnazione il riparto dell’onere della prova non può essere invocato per superare la maturazione del termine decadenziale di impugnazione quando la tardività risulti comunque accertata sulla base del decorso del termine lungo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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