Cassazione Penale, Sentenza n. 25549/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto aggravato. Ha sostenuto che il giudice d'appello non avrebbe considerato, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, tutte le aggravanti contestate (art. 625, nn. 2 e 7 c.p.), il che avrebbe comportato un maggior periodo di prescrizione (richiesta di accertare un termine di 12,5 anni). In sede di trattazione il Sostituto Procuratore Generale ha inoltre chiesto l'annullamento della sentenza per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità (querela).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva ritenuto entrambe le aggravanti indicate (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.) ma aveva fatto riferimento a una sola aggravante sia nella motivazione sia nel dispositivo; di conseguenza il parametro per la prescrizione è quello relativo al reato di furto con una sola aggravante (pena edittale massima 6 anni), con termine di prescrizione pari a 7 anni e mezzo, già interamente decorso avendo la consumazione risalito al 30/10/2014. Pertanto il ricorso è stato respinto e la sentenza impugnata è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto) nn. 2 e 7
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
La Corte ha considerato che, ai fini della determinazione della pena edittale e quindi del termine di prescrizione, rilevano soltanto le aggravanti espressamente ritenute dal giudice; nel caso di specie il giudice di merito ha fatto riferimento a una sola aggravante, per cui va applicata la disciplina del furto mono-aggravato (pena massima 6 anni).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e legge 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Disposizione richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto sulla base delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
art. 94 d.lgs. n.150/22
secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22
Richiamato per precisare la continuità di applicazione delle norme procedurali relative alla trattazione dei ricorsi entro i termini stabiliti.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione rileva la pena edittale massima risultante concretamente applicabile in base alle aggravanti effettivamente ritenute dal giudice nelle motivazioni e nel dispositivo; non possono essere computate aggravanti non espressamente accolte.
- Quando si contesta la prescrizione in Cassazione è essenziale dimostrare che il giudice di merito ha effettivamente applicato o ritenuto determinate aggravanti; l'errata valutazione del ricorrente circa le aggravanti può rendere il ricorso manifestamente infondato.
- La determinazione del termine prescrizionale richiede il calcolo puntuale in base alla pena edittale massima applicabile: per il furto con una sola aggravante la pena massima indicata porta a un termine di prescrizione diverso rispetto al caso di più aggravanti.
- Le questioni procedurali (es. sopravvenuta carenza della querela come condizione di procedibilità) devono essere sollevate e documentate chiaramente; se la decisione di merito è coerente e motivata la Suprema Corte può dichiarare inammissibile il ricorso.
- Nei ricorsi trattati ai sensi delle norme emergenziali citate (d.l. 137/2020 ecc.) la Corte può procedere sulla base delle conclusioni scritte senza udienza, per cui è importante che le istanze e motivazioni siano complete nella fase scritta.
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