Cassazione Civile, Ordinanza n. 14563/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio ha riqualificato come reddito di lavoro dipendente somme percepite dal contribuente a titolo di presunte indennità di trasferta, assoggettandole a tassazione. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che la documentazione prodotta (note spese, buste paga e lettere d'incarico) dimostrasse l'effettività delle trasferte e che la tassazione operata dal datore di lavoro fosse già conforme al regime dell'art. 51, comma 5, prima parte, d.P.R. n. 917/1986. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare correttamente gli elementi di fatto e di diritto, e che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare l'effettività delle trasferte, poiché le "note spese" sarebbero state prive di reale valore probatorio in mancanza di ulteriori dati (lettera d'incarico, chilometri percorsi, orari di servizio, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la censura, formalmente rubricata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dalla CTR, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva già esaminato la documentazione prodotta dal contribuente, e che la ricorrente non aveva trascritto o allegato le "note spese", impedendo il controllo sulla specificità della doglianza, con conseguente violazione del principio di autosufficienza. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La Corte non entra nel merito della disciplina fiscale delle trasferte, ma constata che la CTR ha ritenuto integrati i presupposti per l'applicazione del regime agevolato previsto dalla prima parte del comma 5; la questione del comma 6 è stata ritenuta nuova e comunque non scrutinabile nel giudizio di legittimità per come dedotta.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è stata reputata inammissibilmente veicolata come violazione di legge, poiché in concreto mirava a contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione della norma astratta, non una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
L'omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto rilevante è stato comunque esaminato.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se mira invece a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, è inammissibile perché attiene al merito.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare puntualmente ogni allegazione o documento, purché la motivazione dia conto degli elementi essenziali posti a base della decisione.
- Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o allegando gli atti e i documenti su cui fonda la censura, in modo da consentire alla Corte il controllo della doglianza.
- La mera contestazione dell'efficacia probatoria di documenti già esaminati dal giudice di merito non consente di ottenere un riesame del merito in sede di legittimità.
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