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Sentenza

Sentenza del 07/01/2021 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Mediazione- scopo deflattivo del contenzioso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto amministrativo/impositivo per errori e mancata motivazione o chiarimenti; la questione centrale riguardava l'opportunità e l'effetto della fase interlocutoria/di mediazione prevista per evitare contenziosi inutili e permettere all'Ufficio di dimostrare la correttezza dell'operato o rettificare eventuali errori in via preliminare

La decisione

Il giudice ha richiamato la funzione deflattiva della fase interlocutoria e le norme pertinenti, ordinando l'esperimento del tentativo di chiarimento/conciliativo tra le parti (o ha sospeso il processo per consentire all'Ufficio di verificare e, se del caso, rettificare l'atto). Di fatto la controversia è stata rimessa alla fase amministrativa/di mediazione: l'Ufficio ha avuto l'opportunità di rettificare e la controversia si è risolta senza decidere pienamente nel merito a favore del ricorrente

Norme richiamate

  • Art. 6 L. 212/2000

    Interpretata come principio di cooperazione e diritto del contribuente a chiarimenti e motivazioni adeguate da parte dell'Amministrazione; sottolinea l'utilità di una fase interlocutoria per evitare contenziosi inutili

  • Art. 17-bis D.Lgs. 546/92

    Riconosciuto come norma che legittima il ricorso a procedure conciliative/deflattive in materia tributaria e consente al giudice di favorire o disporre tentativi di conciliazione e, se opportuno, la sospensione del giudizio per consentire la composizione della lite

Massime di principio

  • Prima di instaurare un giudizio, valutare e promuovere un tentativo pre-giudiziale di chiarimento/conciliazione: spesso evita il contenzioso
  • L'Amministrazione può utilizzare la fase interlocutoria per dimostrare la correttezza dell'atto o per rettificare errori formali/sostanziali, risolvendo la controversia senza decisione nel merito
  • Il giudice tributario dà rilievo alla funzione deflattiva delle norme (art.6 L.212/2000 e art.17-bis D.Lgs.546/92) e può sospendere o rinviare la decisione per favorire la composizione bonaria
  • La mancata disponibilità a partecipare a forme di chiarimento non impedisce automaticamente il ricorso, ma può influire sulle valutazioni procedurali e sulle spese di lite
  • Conservare e produrre tutti i documenti e le comunicazioni scambiate nella fase interlocutoria: sono fondamentali per dimostrare cooperazione o la mancata rettifica da parte dell'Ufficio
  • In situazioni analoghe, sollecitare formalmente chiarimenti all'Ufficio prima del ricorso è strategicamente consigliabile e spesso richiesto/imposto dal principio deflattivo

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