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Sentenza

Sentenza n. 2963/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della comunicazione di irricevibilità prot.n. 24302 del 07-04-2025 della SCIA prot. 17855 del 12.03.2025 5 resa ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria pesante ex art. 3, c. 1, let. b) del d.P.R 380/2001 e ss.mm.ii. riguardanti parti strutturali dell'edificio, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

Giustizia amministrativa202503014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di irricevibilità della SCIA relativa a opere di manutenzione straordinaria pesante su parti strutturali dell'edificio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale che aveva dichiarato irricevibile la SCIA presentata per opere di manutenzione straordinaria pesante. Il Comune aveva ritenuto, in primo luogo, che la ricorrente non fosse più legittimata a eseguire interventi sull'immobile, in quanto la proprietà sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione. In subordine, aveva rilevato l'assenza di prova dello stato legittimo dell'edificio, l'incongruenza tra la qualificazione dell'intervento indicata nel modello SCIA e le opere descritte nella relazione tecnica, nonché l'incertezza sulla qualificazione delle aperture nel sottotetto come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia. La ricorrente ha dedotto difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, illogicità manifesta, difetto del presupposto, perplessità e violazione degli artt. 10-bis l. 241/1990 e 23 d.P.R. 380/2001, nonché della l. 120/2020. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo la natura non provvedimentale dell'atto, e ha ribadito l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, richiamando l'accertamento dell'inottemperanza e la sanzione pecuniaria irrogata nel 2019.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la comunicazione impugnata manifestasse chiaramente la volontà dell'amministrazione di inibire l'intervento, con effetto lesivo immediato. Nel merito, ha escluso che il Comune potesse negare la legittimazione della ricorrente sulla base dell'intervenuta acquisizione dell'immobile. Pur richiamando il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'effetto acquisitivo si produce allo scadere del termine di novanta giorni, il Collegio ha applicato l'orientamento secondo cui, quando il privato abbia adempiuto tardivamente all'ordine di demolizione prima dell'adozione dell'atto formale di acquisizione e prima del formale accertamento notificato dell'inottemperanza, l'amministrazione deve considerare l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, poiché la finalità primaria della sanzione demolitoria è stata raggiunta. Nel caso concreto, il verbale della polizia edilizia del 2019 è stato ritenuto mero atto endoprocedimentale, non costitutivo dell'acquisizione; inoltre, non risultava perfezionata la notificazione ex art. 140 c.p.c. del provvedimento dirigenziale del 31 maggio 2019 che aveva accertato l'inottemperanza e irrogato la sanzione pecuniaria. Tuttavia, il ricorso è stato respinto perché il provvedimento era plurimotivato e risultava legittima l'autonoma ragione concernente la mancata prova dello stato legittimo dell'immobile. La ricorrente non aveva prodotto la documentazione catastale di primo impianto né altra documentazione idonea a dimostrare la conformità urbanistico-edilizia dell'edificio; la pendenza di procedimenti di condono costituiva, inoltre, indice della presenza di abusi edilizi. Il TAR ha escluso che il mero ripristino delle opere abusive facesse coincidere automaticamente lo stato legittimo con lo stato di fatto. Ha invece ritenuto generici e perplessi gli ulteriori rilievi relativi all'incongruenza tra opere descritte e categoria edilizia e alle aperture nel sottotetto, osservando che spetta al Comune qualificare giuridicamente l'intervento sulla base della sua concreta consistenza. La legittimità di una sola autonoma motivazione è stata ritenuta sufficiente a sostenere il provvedimento plurimotivato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    «Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»; «L’accertamento dell’inottemperanza [...] costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari»

    L'acquisizione consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione; secondo la giurisprudenza richiamata, l'effetto acquisitivo si produce allo scadere del termine, mentre l'accertamento notificato è funzionale all'immissione nel possesso e alla trascrizione. Il TAR applica tuttavia un temperamento quando il privato abbia demolito tardivamente ma prima del formale accertamento notificato e dell'atto di acquisizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    «Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti [...] e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare»

    Lo stato legittimo dell'immobile deve essere comprovato mediante i titoli edilizi pertinenti oppure, per gli immobili anteriori all'obbligo del titolo, mediante la documentazione catastale di primo impianto o altri documenti probanti; non coincide automaticamente con il mero stato di fatto successivo alla demolizione di opere abusive.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    È richiamato per la qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il fondamento della SCIA edilizia presentata dalla ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il rigetto del ricorso è fondato sulla legittimità dell'autonoma motivazione relativa alla mancata prova dello stato legittimo.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione alla disciplina della SCIA edilizia, senza risultare decisiva per la pronuncia.

  • art. 140 c.p.c.

    «La notificazione [...] si perfeziona soltanto al compimento» del deposito dell'atto, dell'affissione dell'avviso e della spedizione della raccomandata

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale richiede il perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti; la mancata prova del loro completamento impedisce di considerare perfezionata la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza.

Massime di principio

  • L'atto con cui il Comune dichiara irricevibile o comunque inibisce una SCIA edilizia è impugnabile quando manifesta una volontà amministrativa immediatamente lesiva dell'interesse del segnalante, anche se denominato comunicazione.
  • Quando il privato adempie tardivamente all'ordine di demolizione, ma prima del formale accertamento notificato dell'inottemperanza e dell'adozione dell'atto di acquisizione, l'amministrazione deve considerare l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi; il raggiungimento della finalità demolitoria può impedire l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.
  • Il verbale della polizia edilizia che rileva la mancata demolizione ha natura endoprocedimentale e meramente accertativa; non costituisce, da solo, il titolo provvedimentale per l'immissione nel possesso e la trascrizione dell'acquisizione.
  • La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il compimento cumulativo del deposito dell'atto presso la casa comunale, dell'affissione dell'avviso e della spedizione della raccomandata al destinatario.
  • Lo stato legittimo dell'immobile è una condizione giuridica permanente da dimostrare mediante i titoli edilizi pertinenti o, per gli immobili realizzati anteriormente all'obbligo del titolo, mediante la documentazione catastale di primo impianto o altri documenti probanti; il semplice ripristino dello stato dei luoghi non dimostra, di per sé, la conformità urbanistico-edilizia.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione decisoria è sufficiente a sostenerlo e a determinare il rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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