Cassazione Civile, Sentenza n. 17860/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva costituito una servitù di passaggio gravante sui loro fondi, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1054 c.c. (azione per servitù coattiva dell'acquirente) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Sostenevano che la norma dell'art. 1054 c.c. può essere esercitata solo nei confronti del venditore o dei suoi eredi e non nei confronti di aventi causa a titolo particolare (qui i ricorrenti avevano ricevuto il fondo per donazione), per cui la Corte d'Appello avrebbe erroneamente imposto la servitù direttamente su soggetti estranei al rapporto di alienazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla applicazione dell'art. 1054 c.c. ai donatari. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto del principio per cui l'azione ex art. 1054 c.c. non è esperibile contro aventi causa a titolo particolare. Il giudice del rinvio dovrà verificare se ricorrono i presupposti per la servitù e, ove 1054 inapplicabile, individuare il percorso minimo idoneo ai sensi dell'art. 1051 c.c. e determinare l'indennità secondo l'art. 1053 c.c., sentendo tutti gli aventi diritto. La Corte ha altresì disposto la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1054 c.c.
La Corte ha ritenuto che l'azione prevista dall'art. 1054 c.c. (costituzione coattiva di servitù a favore dell'acquirente) sia esercitabile solo contro il venditore o i suoi eredi e non contro aventi causa a titolo particolare (es. donatari) estranei al negozio di alienazione
art. 1051 c.c.
Se l'azione ex art. 1054 c.c. non è esercitabile nei confronti di taluni soggetti, il giudice dovrà individuare, nel rispetto del criterio del minimo mezzo, il percorso più idoneo per collegare il fondo alla pubblica via (orientamento applicabile al caso concreto)
art. 1053 c.c.
Nel caso si costituisca una servitù coattiva ai sensi di altre norme o procedimenti, va determinata l'indennità spettante ai soggetti gravati, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1053 c.c.
art. 360 c.p.c. (primo comma, n. 3)
Il motivo di cassazione è fondato nella violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, in particolare la errata applicazione dell'art. 1054 c.c., e rientra nelle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3
art. 702-bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata nel momento introduttivo del giudizio d'urgenza/promozione (ricorso ex art. 702-bis depositato dall'attrice), ma non centrale nella decisione di cassazione, che ha valutato la questione sostanziale relativa alla titolarità del fondo e alla corretta norma applicabile
Massime di principio
- L'azione ex art. 1054 c.c. può essere esercitata solo contro il venditore (alienante) o i suoi eredi, non contro soggetti che hanno acquistato il fondo in altro modo (aventi causa a titolo particolare, es. donatari).
- Se il fondo è effettivamente intercluso e non è possibile fare valere l'azione ex art. 1054 c.c. nei confronti dei titolari attuali, il giudice deve individuare il percorso di collegamento alla pubblica via applicando il criterio del 'minimo mezzo' (art. 1051 c.c.) e determinare l'indennità spettante (art. 1053 c.c.).
- In giudizi sulla costituzione di servitù coattive è necessario chiamare e contraddire tutti gli aventi diritto sulle particelle potenzialmente interessate, verificandone la qualità di eredi o aventi causa a titolo particolare.
- La qualificazione della titolarità (acquisto per vendita, per donazione, successione, ecc.) è determinante per definire quale rimedio sostanziale risulti applicabile e contro chi possa essere esperita l'azione per la servitù coattiva.
- Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i presupposti di fatto (esistenza dell'interclusione, necessità dell'accesso, idoneità del percorso) e applicare la normativa corretta senza limitarsi ad imporre la servitù sulla base di una generica accertamento dell'interclusione.
- Dal punto di vista procedurale, le pronunce sul punto richiedono cura nella chiamata in giudizio dei titolari reali dei diritti sulle particelle e nell'acquisizione degli atti traslativi (es. donazioni, atti di vendita) per accertare la qualità dei soggetti gravati.
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