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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17929/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva accolto parzialmente l'appello di Gemsauto avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto la cancellazione di un'ipoteca giudiziale (per estinzione del debito) e aveva ordinato alla convenuta (Gemsauto) di provvedere alla cancellazione. Il motivo di cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2884 c.c. e 164-bis (rectius 614-bis) c.p.c., deducendo che l'ordine di cancellazione non era diretto a Gemsauto al solo fine di ottenere il suo consenso alla cancellazione illegittimamente non prestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 365 c.p.c., rilevando che nella intestazione del ricorso l'avv. Mauro si era qualificato procuratore dei due ricorrenti ma la procura speciale valida era mancante o non era stata congiunta al ricorso telematico: la procura per Fabio Negro non esisteva (egli si era rifiutato di firmarla) e la procura per Antonella era stata depositata telematicamente solo in data successiva (22.2.2024), autenticata solo in quella data, perciò non idonea a giustificare la rappresentanza al momento della notifica del ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha poi liquidato le spese di lite a carico di Antonella Negro, in solido con l'avv. Mauro (per responsabilità dell'avvocato che ha agito senza poteri), escludendo qualsiasi addebito a carico di Fabio Negro. Importo liquidato: € 5.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, più 15% spese generali e accessori di legge. È stata altresì richiamata la possibile applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo), se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    Si chiarisce che con ordinanza ex art. 702-ter il Tribunale aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca al creditore, ma la questione principale della cassazione è procedurale e non sostanziale rispetto a tale norma.

  • art. 2884 c.c.

    La Corte d'appello aveva richiamato l'art. 2884 c.c. per affermare che il Conservatore dei RR.II. esegue l'ordine di cancellazione solo dopo che la sentenza è passata in giudicato; da ciò la Corte aveva ritenuto errato che il Tribunale avesse ordinato direttamente alla creditrice la cancellazione prima della definitività.

  • art. 164-bis c.p.c. (rectius art. 614-bis c.p.c.)

    Richiamata nella doglianza dei ricorrenti; la Cassazione riporta il motivo ma decide l'inammissibilità per vizi di procura senza approfondire la ricaduta di questa norma sulla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione), qui indicata quale parametro del ricorso ma non esaminata nel merito per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 365 c.p.c.

    La Cassazione ha applicato l'art. 365 c.p.c. per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto mancava la procura speciale allegata al momento della notificazione telematica; la procura successivamente depositata non è stata ritenuta congiunta materialmente al ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    Riferita in connessione all'obbligo che la procura speciale congiunta al ricorso telematico presenti i requisiti richiesti, altrimenti non soddisfa le prescrizioni normative; la Cassazione richiama sentenza (Cass. n.14287/2023) in merito.

  • Cass. n. 14287/2023

    Precedente richiamato per affermare che se la procura non risulta dal messaggio PEC o è inserita in formato analogico nel sottofascicolo priva di autenticazione, non è idonea a giustificare la rappresentanza al momento della notifica del ricorso telematico.

  • art. 94 c.p.c.

    La Corte ha disposto la solidarietà dell'avv. Mauro con la ricorrente Antonella per il pagamento delle spese processuali, richiamando la responsabilità dell'avvocato che ha promosso il giudizio senza poteri, ai sensi dell'art. 94.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, previsto dalla norma per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17

    Citata quale fonte normativa che ha modificato il d.P.R. n.115/2002 (richiamata in relazione al contributo unificato).

Massime di principio

  • Per introdurre validamente un ricorso per cassazione telematico è essenziale che la procura speciale sia effettivamente congiunta al momento della notifica: procura assente o depositata successivamente rende il ricorso inammissibile.
  • Se il ricorso è proposto in nome di più persone, occorre procura speciale per ciascuna; la mancanza anche di una sola procura comporta l'inammissibilità rispetto al soggetto interessato.
  • La procura in formato analogico inserita nel sottofascicolo senza autenticazione o senza essere materialmente congiunta al messaggio PEC non soddisfa i requisiti di legge (art. 83 e 365 c.p.c.).
  • Un difensore che promuove un giudizio senza aver ricevuto i poteri può essere ritenuto solidalmente responsabile delle spese processuali ai sensi dell'art. 94 c.p.c.; è quindi fondamentale verificare e conservare la procura prima della notificazione.
  • Sebbene la questione sostanziale relativa all'ordine di cancellazione dell'ipoteca e all'intervento del Conservatore ai sensi dell'art. 2884 c.c. sia rilevante, i profili processuali formali (come la regolarità delle procure) possono determinare l'esito del giudizio di legittimità senza che la Corte entri nel merito.
  • In caso di decisione di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento eventuale del contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. n.115/2002, pertanto è opportuno valutare anche le conseguenze economiche del deposito di un ricorso non adeguatamente assistito.

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