Cassazione Civile, Sentenza n. 17866/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Carmela Esposito, fideiubente per la CO. N. Edil S.r.l., propose opposizione all'esecuzione promossa nei confronti della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, in sede di appello, contestò tra l'altro la legittimazione della parte resistente sopravvenuta (Italfondiario S.p.A. o Donext S.p.A. quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l.) a resistere, non essendo chiaro il subingresso rispetto all'originaria creditrice (Monte dei Paschi). In cassazione aveva poi dedotto anche l'invalidità della fideiussione per riduzione delle garanzie e per violazioni della normativa sulla concorrenza; i primi motivi miravano principalmente alla nullità della decisione di appello per carenza assoluta di motivazione in relazione alla legittimazione della parte resistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'obbligo motivazionale in relazione alla legittimazione a resistere della parte sopravvenuta), ritenendo che la Corte d'appello non abbia affrontato né motivato la questione del subingresso di Italfondiario S.p.A. (o altra procuratrice) in luogo della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per ulteriori accertamenti sui profili di legittimazione sulla base degli atti già acquisiti; i secondi e terzi motivi (sostanziali sulla fideiussione e concorrenza) sono stati assorbiti dalla decisione di cassazione e non esaminati nel merito. La Corte ha altresì rimesso alla Corte territoriale la regolazione delle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 cod. proc. civ.
richiama l'istituto della successione nel processo e l'obbligo per il giudice di motivare il subingresso di una parte; la Corte ha ritenuto che l'appello dovesse essere motivatamente valutato in relazione alla legittimazione della parte sopravvenuta
art. 112 cod. proc. civ.
richiede motivazione sufficiente e specifica della decisione: la Cassazione ha rilevato la mancanza assoluta di motivazione da parte della Corte d'appello sul tema della legittimazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
fondamento del ricorso per cassazione per omessa motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha accolto il ricorso sulla base di tali doglianze
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
richiamato nei motivi connessi alle questioni di fatto e diritto, ma i profili sostanziali collegati sono stati assorbiti dal rinvio
art. 39 d.lgs. n. 385/1993
norma richiamata dalla ricorrente in ordine ai rapporti bancari e garanzie; non è stata esaminata nel merito perché assorbita dal rinvio per questioni preliminari di legittimazione
artt. 2873 e 2876 cod. civ.
richiamati dalla ricorrente nella prospettazione sulla titolarità del credito e trasferimento degli stessi; non decisi nel merito dalla Cassazione
artt. 1230, 1175, 1375, 1362, 1363, 1366, 1372, 1937 cod. civ.
varie norme di diritto civile invocate in relazione alla fideiussione e alla interpretazione/conclusione contrattuale; non valutate nel merito a causa dell'assorbimento
artt. 1419, 1421, 1957 cod. civ.
norme sulla nullità e sulla causa del contratto e sui rimedi: i profili relativi alla nullità della fideiussione per mutamento delle garanzie sono stati sollevati ma non decisi
legge 287/1990
richiamata nella contestazione di violazioni della normativa a tutela della concorrenza; la questione non è stata esaminata nel merito
art. 101 TFUE
richiamato in correlazione con i profili di concorrenza; non valutato nel merito
art. 115 cod. proc. civ.
menzionato tra le norme procedurali applicabili; non oggetto di specifica interpretazione decisoria nella sentenza di cassazione
art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
utilizzato per valutare la piena specificità e forma del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di contenuto e forma
Massime di principio
- La sostituzione o il subingresso di una parte in corso di causa (successione nel processo) deve essere espressamente trattata e motivata dal giudice di merito: l'omessa o insufficiente motivazione su tale punto è motivo di cassazione per violazione di legge e omessa motivazione.
- Se la legittimazione di chi resiste in appello è contestata e la Corte d'appello non si pronuncia in maniera specifica, la Cassazione tende a cassare e rinviare il processo al giudice di merito affinché accerti la titolarità del credito e la legittimazione sulla base degli atti in causa.
- I profili sostanziali (es. nullità della fideiussione, violazioni della normativa sulla concorrenza) possono rimanere assorbiti se decorrenti da una questione preliminare di legittimazione: prima va definita la legittimazione a stare in giudizio.
- La parte che si ritiene illegittimata a resistere deve documentare e sollevare la questione tempestivamente (note scritte per l'udienza, memorie e repliche): ciò è idoneo a integrare i requisiti del ricorso per cassazione ove la questione non sia stata affrontata dal giudice di merito.
- In pratica, chi agisce come cessionario o procuratore speciale deve esibire documentazione probatoria dell'effettivo subentro o del potere di rappresentanza (atto di cessione, procura speciale), perché l'assenza di tale prova può determinare il rinvio o l'annullamento della decisione di merito.
- Sull'aspetto processuale è fondamentale che il giudice di merito adotti una motivazione puntuale e specifica quando decide sulla legittimazione, altrimenti il vizio è insanabile in cassazione e comporta rinvio per nuovo esame.
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