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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32463/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consorzio aveva ottenuto nel 2007 un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 370.571,16 nei confronti di una casa di riposo in relazione a un contratto di servizio per assistenza anziani. L'opposizione al decreto aveva fatto emergere una clausola arbitrale e il giudizio era stato rimesso agli arbitri. Successivamente, il consorzio ha agito in via monitoria nei confronti del comune, assumendo che l'ente locale fosse legittimato passivamente perché la casa di riposo era un istituto strumentale del comune e perché il comune era subentrato nelle posizioni attive e passive dell'istituzione a seguito di provvedimenti comunali di chiusura e revoca. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente escluso la legittimazione passiva del comune; ha inoltre richiamato l'atto costitutivo, lo statuto e la partecipazione del comune alla nomina dell'arbitro, prospettando anche una confessione giudiziale o stragiudiziale della titolarità passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata come violazione di norme processuali, mirasse in realtà a contestare il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito sulla titolarità passiva del rapporto. Ha quindi applicato il divieto di proporre in cassazione il vizio di motivazione in presenza di doppia conforme di merito. Nel merito della questione ha comunque osservato che la casa di riposo, quale istituzione del comune dotata di autonomia gestionale e soggettività giuridica distinta, aveva propria autonomia patrimoniale e che, non essendo stata deliberata la cessazione dell'istituzione secondo lo statuto, la pretesa creditoria doveva essere rivolta verso l'istituzione e non verso il comune. Ha inoltre disposto il versamento di euro 2.500,00 alla cassa delle ammende, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    è stato evocato dal ricorrente per sostenere la legittimazione passiva del convenuto, ma la Corte ha rilevato che la critica effettiva riguardava l'accertamento di fatto sulla titolarità passiva del rapporto.

  • art. 101 c.p.c.

    è stato invocato insieme all'art. 100 c.p.c., ma senza incidere sulla ratio della decisione, che ha qualificato la censura come attacco al giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha evidenziato che, dietro la dedotta nullità processuale, il motivo mirava in sostanza a censurare un apprezzamento di fatto non sindacabile nei limiti indicati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    è stato richiamato per affermare che, in presenza di doppia decisione conforme di merito, è preclusa la proposizione del motivo di ricorso per cassazione che miri al vizio di motivazione.

  • art. 23 L. n. 142 del 1990

    la Corte lo ha richiamato per affermare che l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, e che può avere soggettività giuridica distinta rispetto al comune.

  • art. 22, comma 3, lett. d), L. n. 142 del 1990

    è stato citato dal ricorrente come base della natura dell'istituzione, senza che la Corte ne traesse un effetto diverso da quello della distinta soggettività dell'ente strumentale.

  • art. 2733 c.c.

    è stato richiamato dal ricorrente per sostenere che la nomina dell'arbitro da parte del comune valesse come confessione giudiziale, ma la Corte non ha accolto tale prospettazione.

  • art. 1995 c.c.

    è stato richiamato dal ricorrente per sostenere che la nomina dell'arbitro valesse come confessione stragiudiziale, ma la Corte non ha fatto propria tale tesi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte ha richiamato il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, confermando la definizione anticipata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha ricordato che il richiamo operato dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica un'ipotesi di abuso del processo, ma non comporta automatica applicazione delle sanzioni, rimessa alla valutazione del caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la censura di cassazione, pur formulata come violazione di norme processuali, investe in realtà l'accertamento di fatti decisivi compiuto dai giudici di merito, essa è inammissibile se tende a rimettere in discussione la valutazione della titolarità passiva del rapporto.
  • In presenza di doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rinnovare un sindacato sul vizio di motivazione o sugli apprezzamenti di fatto già condivisi dai giudici di primo e secondo grado.
  • Un'istituzione o altro ente strumentale di un comune, dotato di autonomia gestionale e soggettività giuridica distinta, resta il soggetto al quale va rivolta la pretesa creditoria, salvo che sia deliberata la sua cessazione secondo le forme previste dallo statuto o dalla disciplina applicabile.
  • La mera partecipazione dell'ente locale a vicende organizzative dell'istituzione, inclusa la nomina di arbitri o altri atti di gestione, non è di per sé sufficiente a fondare una confessione della propria legittimazione passiva o della propria responsabilità patrimoniale.
  • Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, il richiamo alle sanzioni per abuso del processo non comporta automatismo applicativo: la condanna ulteriore richiede una valutazione concreta delle caratteristiche della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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