Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00391/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione di una pensione integrativa erogata dal fondo di previdenza e quiescenza dell'INPS, con richiesta del pensionato di includere nella base di calcolo alcune voci retributive: l'indennità di funzione e l'assegno di garanzia retribuzione/TEP. In primo grado il giudice aveva riconosciuto solo in parte la pretesa, ritenendo per il resto intervenuta decadenza; la corte d'appello aveva invece escluso la decadenza sulla domanda relativa all'assegno di garanzia retribuzione/TEP, poiché il ricorso introduttivo era stato proposto prima della novella del 2011 che ha esteso il termine decadenziale alle azioni volte a ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, e nel merito aveva valorizzato la documentazione paga ritenendo che l'assegno fosse rimasto immutato sino al pensionamento e non fosse stato riassorbito, con conseguente rilevanza ai fini del ricalcolo della pensione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 64, comma 3, L. n. 144/1999 e degli artt. 5, 21 e 27 del Regolamento INPS 1970, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato la persistenza dell'importo dell'assegno fino al giugno 2005 senza considerare che il parametro di riferimento doveva essere la retribuzione spettante al 30 settembre 1999, data di chiusura del fondo integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo sostanzialmente corretta la ricostruzione normativa proposta dall'INPS, il motivo mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla corte d'appello, ossia che l'assegno di garanzia retribuzione/TEP fosse rimasto invariato nell'importo originario fino all'ultimo mese lavorativo e non fosse stato riassorbito nella retribuzione. Tale accertamento, sorretto da esame documentale e privo di vizi logici o giuridici, è insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il pensionato ha mantenuto il risultato favorevole ottenuto in appello; l'INPS è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 3, L. n. 144/1999

    Norma richiamata dall'INPS per sostenere il corretto parametro di calcolo della pensione integrativa; la Corte non ne nega in astratto la rilevanza, ma osserva che la censura investe un accertamento di fatto insindacabile.

  • artt. 5, 21 e 27 del Regolamento INPS 1970

    Richiamati per definire i criteri di computabilità delle voci retributive nella pensione integrativa; secondo la giurisprudenza riportata, sono computabili le voci fisse e continuative, mentre non lo sono quelle legate a eventi specifici o risultati incerti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La doglianza dell'INPS è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma in concreto è stata reputata inammissibile perché diretta a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, lett. d, conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato nella ricostruzione della fase di merito come norma che ha esteso il termine decadenziale anche alle azioni di adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte.

  • D.P.R. n. 639/1970, art. 47

    Richiamato come termine decadenziale applicabile alle azioni previdenziali, ma la corte d'appello lo ha escluso nel caso concreto per il ricorso introduttivo anteriore alla novella del 2011.

  • Corte cost. n. 69/2014

    Richiamata per escludere la retroattività dell'estensione del termine decadenziale introdotta nel 2011.

Massime di principio

  • Ai fini della computabilità nella pensione integrativa delle voci retributive previste dal regolamento del fondo, è sufficiente che tali voci abbiano carattere fisso e continuativo; non è necessaria una specifica deliberazione di inclusione, e non rileva che l'emolumento sia collegato allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, purché non sia intrinsecamente incerto.
  • Non può considerarsi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione dipenda da eventi specifici di durata predeterminata o dal raggiungimento di risultati, poiché in tal caso manca il requisito della continuità richiesto per il computo pensionistico.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione del mero accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione логica e giuridicamente coerente.
  • Il giudizio di cassazione è inammissibile quando la parte ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di norme, mira sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione documentale e la ricostruzione fattuale operata dalla corte territoriale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.