Cassazione Penale, Ordinanza n. 26518/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in relazione a una sottrazione tentata seguita da reazione aggressiva nei confronti dell'addetto alla sicurezza, ha escluso il tentato furto aggravato e ha invece ravvisato la tentata rapina impropria aggravata. Con l'unico motivo deduceva vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che mancasse contestualità tra la condotta di sottrazione e la successiva reazione aggressiva, e che tale reazione fosse stata finalizzata soltanto ad allontanare la presa dell'addetto alla sicurezza, non a garantirsi il possesso della cosa o l'impunità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già svolte in appello e perché proponeva una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi efficacemente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse coerente e immune da vizi logici o contraddittorietà manifesta, avendo ricostruito la sequenza dei fatti nel senso che la reazione dell'imputato era finalizzata a eludere il possibile fermo da parte dell'addetto alla sicurezza e quindi ad assicurarsi l'impunità per il delitto, secondo la nozione di rapina impropria di cui all'art. 628, comma 2, c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
La reazione violenta o minacciosa successiva alla sottrazione è riconducibile alla rapina impropria quando è finalizzata a mantenere il possesso della cosa sottratta o ad assicurarsi l'impunità, anche eludendo il fermo dell'addetto alla sicurezza.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza specifiche censure alla ratio decidendi, le stesse doglianze già formulate in appello.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, essendo tale attività estranea al sindacato della Corte di cassazione.
- Ai fini della rapina impropria, la violenza o minaccia posta in essere subito dopo la sottrazione è sufficiente se diretta a neutralizzare il possibile fermo o a conseguire l'impunità, anche senza una finalità esclusiva di mantenimento del possesso del bene.
- La tenuta logica della motivazione va apprezzata verificando la coerenza della ricostruzione complessiva dei fatti; se la motivazione spiega in modo lineare il nesso tra sottrazione e reazione, il vizio di manifesta illogicità non è configurabile.
Come è indicizzato
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