Sentenza del 30/09/2016 n. 5653 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento del reddito anteriore alla dichiarazione di fallimento - Notifica dell'avviso anche alla società nel frattempo dichiarata fallita - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità e l'efficacia della notifica di un avviso di accertamento relativo a crediti fiscali sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento. L'Amministrazione aveva notificato l'atto al curatore, ma non anche alla società fallita. La questione era stabilire se la notifica al solo curatore fosse sufficiente oppure se fosse necessaria anche la notifica al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
La decisione
È stato affermato che l'avviso deve essere notificato sia al curatore sia al fallito. Il fallito conserva infatti la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, anche se può impugnare l'atto soltanto in caso di inerzia della curatela. Se l'avviso non viene notificato anche al fallito, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto non diventa definitivo nei suoi riguardi. Il fallito, tuttavia, non è parte necessaria del giudizio di impugnazione eventualmente promosso dal curatore.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La disposizione disciplina l'avviso di accertamento e, secondo l'interpretazione richiamata, impone che l'atto sia portato a conoscenza del soggetto passivo interessato. In caso di fallimento, la notifica al curatore non sostituisce quella al fallito quando l'accertamento riguarda presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- Quando il presupposto dell'imposta si è verificato prima del fallimento, l'avviso di accertamento deve essere notificato sia al curatore sia al soggetto fallito.
- Il fallimento non elimina la qualità di soggetto passivo del contribuente: il curatore rappresenta la massa fallimentare, ma il fallito conserva un interesse personale alla conoscenza dell'atto.
- La notifica al solo curatore non rende automaticamente l'accertamento efficace e definitivo nei confronti del fallito.
- Il fallito può impugnare l'accertamento solo se la curatela rimane inerte; non è invece necessariamente parte del giudizio promosso dal curatore.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la regolarità della notifica alla procedura concorsuale e quella al contribuente fallito.
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