Ordinanza n. 42/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento prot. n. 48992 del 24 settembre 2025 con il quale il Comune di Castellammare del Golfo ha disposto il “Diniego e l’Archiviazione dell'istanza di P.d.C. Prot. 12282 del 13-03-2019”; - della nota prot. n. 43090 del 13 agosto 2025; e per la declaratoria - del diritto al rilascio della attestazione ex art. 20 c. 8 DPR 380 /2001; nonché per la condanna - del Comune di Castellammare del Golfo al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e archiviazione dell’istanza di permesso di costruire, unitamente alla nota comunale presupposta
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il diniego e l’archiviazione dell’istanza di permesso di costruire presentata nel 2019, nonché la nota comunale del 13 agosto 2025. Ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 e la condanna del Comune al risarcimento dei danni. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la protratta inerzia procedimentale dell’amministrazione e la mancata conclusione della conferenza di servizi indetta nel dicembre 2019, contestando il successivo diniego anche in relazione alle carenze documentali rilevate dall’amministrazione e alle integrazioni documentali sopravvenute.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il fumus boni iuris non fosse definibile senza il necessario approfondimento nel merito. Le censure relative alla protratta inerzia procedimentale e alla mancata conclusione della conferenza di servizi richiedono infatti un esame più approfondito, anche per distinguere le carenze documentali esistenti al momento del diniego dalle integrazioni sopravvenute. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato considerato prevalentemente economico-patrimoniale e, quindi, astrattamente risarcibile in caso di eventuale accoglimento del ricorso; non è stato invece ritenuto caratterizzato da gravità e irreparabilità tali da giustificare la sospensione piena del provvedimento impugnato. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata all’8 luglio 2026, senza sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
attestazione ex art. 20 c. 8 DPR 380 /2001
La ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto al rilascio dell’attestazione prevista dalla disposizione; l’ordinanza non decide nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le censure relative all’inerzia procedimentale e alla mancata conclusione di una conferenza di servizi richiedono di distinguere tra carenze documentali originarie e integrazioni sopravvenute, la valutazione del fumus può essere rimessa all’approfondimento proprio del giudizio di merito.
- La prevalente natura economico-patrimoniale del pregiudizio dedotto, in quanto astrattamente risarcibile in caso di accoglimento della domanda, esclude di per sé la sussistenza di un periculum connotato da gravità e irreparabilità sufficiente a giustificare la sospensione piena dell’efficacia dell’atto impugnato.
- In presenza di questioni cautelari meritevoli di approfondimento ma di un periculum non idoneo a fondare la sospensione dell’atto, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
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