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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 65 del 4.12.2025 del Comune di Vigarano Mainarda avente ad oggetto ordine di demolizione e rimessa in pristino, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate senza titolo su area assoggettata a vincolo di inedificabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato la domanda ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato rilevante che la stessa ricorrente, il 30 settembre 2025, avesse presentato una CILA per la rimozione dell'abuso, comunicando che lo smontaggio sarebbe avvenuto tra il 9 e il 12 dicembre 2025. Il giudice ha inoltre rilevato che, superato il periodo massimo di permanenza di un'opera autorizzata per esigenze contingibili, l'opera perde il carattere temporaneo e deve essere qualificata come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto che la precedente presentazione della CILA per la rimozione dell'abuso e, comunque, il superamento del periodo massimo di permanenza dell'opera temporanea depongano per la legittimità dell'ordine di demolizione e rimessa in pristino, considerato che l'opera deve qualificarsi come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 9 l. Emilia-Romagna 23/2004

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino per opere realizzate senza titolo su area vincolata all'inedificabilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta per insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La presentazione da parte del destinatario di una CILA finalizzata alla rimozione dell'abuso costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità dell'ordine di demolizione, potendo evidenziare la sostanziale riconducibilità dell'opera a un intervento abusivo.
  • Un'opera inizialmente autorizzata o realizzata per esigenze contingibili perde il carattere della temporaneità quando supera il periodo massimo di permanenza previsto; da quel momento deve essere qualificata come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire.
  • In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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