Ordinanza n. 70/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 65 del 4.12.2025 del Comune di Vigarano Mainarda avente ad oggetto ordine di demolizione e rimessa in pristino, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate senza titolo su area assoggettata a vincolo di inedificabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato la domanda ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato rilevante che la stessa ricorrente, il 30 settembre 2025, avesse presentato una CILA per la rimozione dell'abuso, comunicando che lo smontaggio sarebbe avvenuto tra il 9 e il 12 dicembre 2025. Il giudice ha inoltre rilevato che, superato il periodo massimo di permanenza di un'opera autorizzata per esigenze contingibili, l'opera perde il carattere temporaneo e deve essere qualificata come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto che la precedente presentazione della CILA per la rimozione dell'abuso e, comunque, il superamento del periodo massimo di permanenza dell'opera temporanea depongano per la legittimità dell'ordine di demolizione e rimessa in pristino, considerato che l'opera deve qualificarsi come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9 l. Emilia-Romagna 23/2004
La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino per opere realizzate senza titolo su area vincolata all'inedificabilità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La presentazione da parte del destinatario di una CILA finalizzata alla rimozione dell'abuso costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità dell'ordine di demolizione, potendo evidenziare la sostanziale riconducibilità dell'opera a un intervento abusivo.
- Un'opera inizialmente autorizzata o realizzata per esigenze contingibili perde il carattere della temporaneità quando supera il periodo massimo di permanenza previsto; da quel momento deve essere qualificata come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire.
- In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione.
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