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Sentenza

Sentenza n. 13855/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202308351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali/provinciali di attivazione e riparto del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e gli atti regionali e provinciali di riparto degli oneri di payback, chiedendo anche, in via incidentale, la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità delle norme primarie di riferimento. A seguito dell’opposizione delle amministrazioni, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale. Sono stati dedotti, tra gli altri, vizi di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 32 Cost., dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 106 d.lgs. 50/2016; omessa comunicazione di avvio del procedimento; falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione delle regole di trasparenza e della circolare ministeriale sulle fatture elettroniche relative ai dispositivi medici. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall’art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità degli atti statali, regionali e provinciali né le questioni di legittimità costituzionale. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della Regione Toscana, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano, poiché tali amministrazioni avevano depositato i provvedimenti attestanti l’avvenuto pagamento da parte della società, secondo il meccanismo transattivo previsto dall’art. 7 d.l. 95/2025. Per le altre amministrazioni, che non avevano effettuato gli adempimenti comunicativi e documentali previsti dalla novella, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente, pur non avendo ottenuto l’annullamento degli atti impugnati, aveva conseguito il diverso risultato del pagamento degli importi in misura ridotta, sicché non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    il pagamento ... determina «la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite»

    La disposizione consente di dichiarare cessata la materia del contendere per le amministrazioni regionali e provinciali che abbiano effettuato il deposito dei provvedimenti attestanti l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto secondo il meccanismo transattivo.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale»

    È la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati; la sentenza non ne esamina la legittimità sostanziale.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    L’opposizione delle amministrazioni ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    In assenza dei depositi amministrativi previsti dalla novella, la dichiarazione documentata della ricorrente di avere effettuato il pagamento transattivo determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina transattiva consente al ricorrente di definire la controversia mediante il pagamento o la riscossione di una somma ridotta, la documentazione dell’adempimento può determinare la cessazione della materia del contendere nei confronti delle amministrazioni che abbiano compiuto gli adempimenti formali previsti dalla disciplina stessa.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto nei confronti delle amministrazioni per le quali risultino documentati gli adempimenti specificamente richiesti dalla normativa sopravvenuta.
  • Anche quando non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, l’adesione documentata del ricorrente a un meccanismo transattivo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente ha conseguito un’utilità diversa da quella originariamente perseguita ma idonea a rendere non più utile la decisione sul ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando il ricorrente, pur non ottenendo l’annullamento dell’atto impugnato, consegue successivamente un risultato pratico alternativo che elimina l’utilità concreta della prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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