Cassazione Penale, Ordinanza n. 22939/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la pena applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, perché la motivazione di merito aveva congruamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, desunta anche dai numerosi precedenti e dagli elementi posti a sostegno della recidiva. Le censure non si confrontavano realmente con tale motivazione, specie sul punto della personalità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena è stata ritenuta correttamente motivata quando il giudice di merito dà conto, in modo congruo e logico, degli elementi di commisurazione ritenuti preponderanti nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale base per la legittimità della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione consente di ravvisare profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Richiamata a sostegno della sufficienza della motivazione sulla commisurazione della pena quando il giudice consideri gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Richiamata nello stesso senso circa la valutazione dei parametri di commisurazione della pena.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la sola determinazione del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiama in modo coerente i criteri di cui all'art. 133 c.p. e spiega quali elementi, tra cui gravità del fatto e personalità dell'imputato, siano stati ritenuti prevalenti.
- La valutazione della personalità dell'imputato può essere desunta anche dai precedenti penali e dagli elementi che sorreggono il giudizio sulla recidiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili evidenti di infondatezza, la Corte può ravvisare colpa dell'impugnazione e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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