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Sentenza

Sentenza n. 4034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, 4 febbraio 2026, n. 117.

Giustizia amministrativa202602546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto nel merito il ricorso contro atti comunali relativi alla prosecuzione delle attività produttive e alla validità del PIP “Valcalda”

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnatari PIP)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno dedotto un unico motivo, prospettando la violazione degli artt. 34 e 35 c.p.a. La sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata senza considerare l’istanza depositata il giorno precedente al passaggio in decisione, con la quale i ricorrenti avevano dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, in ragione del percorso avviato con il Comune per la composizione stragiudiziale della controversia. L’istanza era corredata dalla deliberazione della Giunta comunale favorevole alla definizione della controversia secondo la proposta degli originari ricorrenti ed era sottoscritta anche dal difensore del Comune per adesione alla compensazione delle spese. Gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma della sentenza e la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato. La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, formulata prima che la causa fosse trattenuta in decisione e non contrastata dal Comune, imponeva al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare improcedibile il ricorso, senza decidere il merito e senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il TAR, non avvedendosi dell’istanza, aveva erroneamente definito la causa nel merito. La sentenza appellata è stata pertanto riformata e il ricorso di primo grado è stato dichiarato improcedibile. Il Collegio ha precisato che l’annullamento senza rinvio non è previsto dalla vigente disciplina processuale; l’esito corretto è la riforma della sentenza con declaratoria di improcedibilità. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in considerazione dell’andamento del giudizio e della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato quale parametro della corretta definizione della controversia e della necessità di rispettare la disponibilità dell’azione da parte del ricorrente.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, quando ne ricorrono le condizioni.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione non è contrastata dalle altre parti, il giudice deve prenderne atto e dichiarare improcedibile il ricorso, senza esaminarne il merito.
  • Nel processo amministrativo il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Qualora il giudice di primo grado decida il merito nonostante una tempestiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ritualmente depositata, il giudice d’appello deve riformare la sentenza e dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado.
  • Nella disciplina processuale vigente l’annullamento senza rinvio non costituisce una pronuncia autonoma: quando l’appello rileva che il ricorso di primo grado non avrebbe dovuto essere deciso nel merito per sopravvenuta carenza di interesse, la decisione corretta consiste nella riforma della sentenza e nella declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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