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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 2453 del 3 aprile 2025, trasmesso a mezzo pec il 6 maggio 2025, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Satriano ha certificato "la non conformità urbanistica ed edilizia alla normativa comunale vigente dell'immobile sito nel comune di Satriano e censito al N.C.E.U. al foglio 2 mappale 93 sub. 33 poiché abusivo"; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da P.P. SUD SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PETRIZZI PETROLI SUD il data 11 gennaio 2026: - dell’ordinanza di demolizione lavori edilizi n. 16/2025 del 6 maggio 2025, emessa ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., notificata, a mezzo pec e a mezzo messo notificatore in data 13 ottobre 2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: certificazione comunale di non conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile e successiva ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato dapprima il provvedimento comunale che qualificava come abusivo e non conforme alla normativa urbanistica ed edilizia l'immobile sito nel Comune di Satriano, censito al foglio 2, mappale 93, subalterno 33. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 16/2025, adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. In sede cautelare ha sostenuto, in particolare, che l'immobile sarebbe stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, epoca in cui, per le zone esterne al centro abitato, non sarebbe stato richiesto un formale titolo edilizio. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Risulta inoltre dagli atti che l'immobile è destinato a essere espropriato per fini di pubblica utilità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le questioni dedotte richiedono l'approfondimento proprio del giudizio di merito e che, allo stato, la tesi della realizzazione dell'immobile anteriormente al 1° settembre 1967 non trova univoco riscontro negli atti di causa. Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha ritenuto insussistente: l'immobile è comunque destinato all'espropriazione per pubblica utilità, sicché il proprietario perderà in ogni caso la disponibilità del bene; l'eventuale annullamento dell'ordinanza demolitoria nel merito consentirebbe il ristoro attraverso un'indennità di esproprio parametrata anche al valore dell'immobile. Il pregiudizio prospettato è stato quindi qualificato come differenza contabile sull'indennizzo finale, avente natura meramente patrimoniale e integralmente riparabile per equivalente. Gli eventuali riflessi penali della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione non sono stati ritenuti decisivi in sede cautelare, potendo il giudice penale valutare autonomamente la pendenza del giudizio amministrativo e l'eventuale accertamento della legittimità dell'immobile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    ordinanza di demolizione lavori edilizi

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata; il merito della sua applicazione non è stato deciso in questa fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tesi relativa alla realizzazione di un immobile anteriormente alla data dalla quale sarebbe stato necessario un titolo edilizio non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris quando non trovi univoco riscontro negli atti di causa; le relative questioni possono essere rinviate all'approfondimento del merito.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il bene oggetto dell'ordine di demolizione sia comunque destinato a essere espropriato per pubblica utilità, poiché la perdita della disponibilità del bene si verificherebbe indipendentemente dall'esecuzione della demolizione.
  • Il pregiudizio consistente nella sola riduzione del valore del bene ai fini della futura indennità di espropriazione costituisce, in linea generale, un danno patrimoniale riparabile per equivalente e non giustifica la tutela cautelare demolitoria o sospensiva.
  • La pendenza del giudizio amministrativo e l'eventuale successivo accertamento della legittimità dell'immobile possono essere valutati dal giudice penale nella propria autonomia decisionale; l'eventuale pronuncia favorevole del giudice amministrativo può essere prodotta nel processo penale per sostenere l'insussistenza dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDichiarazione di pubblica utilitàTutela cautelare
RamiEdiliziaEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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