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Sentenza

Sentenza n. 13379/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio - della Delibera Agcom n. 103/19/CIR avente ad oggetto “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007: rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto” e dei relativi allegati, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 11 settembre 2019; - della Delibera Agcom n. 89/18/CIR avente ad oggetto “Rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2006 e 2007: consultazione pubblica concernente le risultanze delle attività di verifica del calcolo del costo netto” e dei relativi allegati, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 3 luglio 2018; - della Delibera Agcom n. 62/19/CIR avente ad oggetto “Consultazione pubblica relativa alla rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007” e dei relativi allegati, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 7 maggio 2019; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, tra cui la Delibera Agcom n. 102/19/CIR avente ad oggetto “Consultazione pubblica inerente alla analisi di sostituibilità fisso-mobile ai fini della contribuzione al costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003” e dei relativi allegati, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 11 settembre 2019; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 5 agosto 2020: - della nota Registro Ufficiale U. 0037180 del 21 luglio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione 2^, avente ad oggetto il “Fondo per il finanziamento del servizio universale anni dal 2004 al 2007”; - nonché degli atti già impugnati con ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa201914248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera Agcom n. 103/19/CIR sul meccanismo di ripartizione e sulla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007, nonché atti connessi e nota ministeriale di invito al versamento delle quote contributive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la delibera Agcom n. 103/19/CIR, unitamente alle precedenti delibere n. 89/18/CIR e n. 62/19/CIR e agli atti connessi, contestando l’assetto regolatorio relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota ministeriale del 21 luglio 2020, recante l’invito al versamento delle quote destinate al finanziamento del servizio universale. Nel corso del giudizio, l’Agcom ha adottato la delibera n. 18/21/CIR, riesaminando per il periodo 1999-2009 il presupposto dell’obbligo contributivo, ossia l’esistenza di un onere iniquo a carico dell’operatore designato. Tale delibera è stata annullata, nella parte relativa alla metodologia di accertamento dell’iniquità cosiddetta secunda facie, dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato. La sopravvenienza di tali giudicati ha imposto all’Autorità una nuova riedizione del potere, destinata a investire anche le annualità 2004-2007 oggetto del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha recepito i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8561 del 2025, secondo cui l’annullamento delle modalità di accertamento dell’iniquità secunda facie impone all’Agcom una nuova determinazione del presupposto logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione. Tale rinnovazione comporta il superamento dell’assetto regolatorio delineato dalla delibera n. 103/19/CIR e lo spostamento dell’interesse della parte ricorrente verso il nuovo provvedimento destinato a sostituire quello impugnato. Il TAR ha respinto la tesi dell’Autorità secondo cui residuerebbe un interesse alla decisione sui profili relativi alla quantificazione del costo netto e delle quote contributive, rilevando che tali profili potranno essere contestati nel giudizio eventualmente instaurato contro il provvedimento conclusivo della riedizione del potere. La nota ministeriale impugnata con motivi aggiunti, essendo un atto meramente attuativo della delibera, è stata dichiarata improcedibile per le medesime ragioni. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per il sopravvenire dell’orientamento del Consiglio di Stato dopo l’instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento di un successivo atto regolatorio impone all’amministrazione una nuova riedizione del potere sul medesimo presupposto logico-giuridico, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’atto regolatorio precedente destinato a essere superato dal nuovo esercizio del potere.
  • La sopravvenuta necessità di una nuova determinazione del presupposto dell’obbligo contributivo trasferisce l’interesse del ricorrente dall’atto originariamente impugnato al provvedimento conclusivo della riedizione del potere, nel quale potranno essere contestati anche i profili relativi alla quantificazione e alla ripartizione delle somme.
  • L’atto meramente attuativo di un provvedimento regolatorio destinato a essere superato dalla riedizione del potere diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse insieme all’impugnazione del provvedimento presupposto.
  • Un orientamento espresso dal Consiglio di Stato in una fattispecie sovrapponibile prevale, ai fini della coerenza dell’ordinamento e della decisione del giudizio, su una successiva pronuncia di primo grado non conforme.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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