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Ordinanza

Ordinanza n. 622/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento della formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da Inwit S.p.A. e Vodafone S.p.A. ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003; in via subordinata, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - della determinazione di conclusione negativa adottata dal Comune di Magenta il 26 settembre 2025 (atto prot. n. 48462/2025), trasmessa a Inwit S.p.A. il 26 settembre 2025, con cui il Comune di Magenta ha concluso negativamente la conferenza di servizi e rettificato la determinazione di conclusione negativa n. 46706 adottata il 18 settembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compreso: i) l’atto prot. n. 46706/2025, trasmesso a Inwit S.p.A. il 18 settembre 2025, con cui il Comune di Magenta ha concluso negativamente la conferenza di servizi; ii) l’atto prot. n. 44516/2025 adottato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino il 5 settembre 2025, e trasmesso a Inwit S.p.A. il 18 settembre 2025, con cui il Parco ha espresso il diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Inwit S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base; iii) il verbale n. 14 del primo settembre 2025, allegato al parere negativo del Parco, con cui la Commissione per il paesaggio del Parco ha adottato il proprio parere negativo; - dell’art. 9 della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, se inteso nel senso di vietare la realizzazione delle srb nella zona “G” del PTC del Parco; in ulteriore subordine, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - della Delibera di CdA del Parco n. 146 del 19 settembre 2000 avente ad oggetto “definizione di criteri per l’installazione di antenne per telefonia cellulare e similare”; - dell’art. 9 della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, se inteso nel senso di vietare la realizzazione delle srb nella zona “G” del PTC del Parco; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento dell’atto prot. n. 13064 del 6 marzo 2026, trasmesso a Inwit S.p.A. lo stesso giorno, con cui il Comune di Magenta ha adottato la determinazione finale di chiusura negativa della conferenza di servizi per l’installazione della SRB; - dell’atto prot. n. 2600 del 3 marzo 2026, trasmesso a Inwit S.p.A. il 6 marzo 2026, con cui il Parco ha affermato che l’installazione non è conforme al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; - dell’allegato n. 1 al verbale della commissione per il paesaggio del Parco Lombardo della Valle del Ticino n. 4 del 2 marzo 2026, con cui la commissione per il paesaggio del Parco ha espresso parere contrario alla realizzazione della SRB; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale, ivi compresi gli atti impugnati con il ricorso principale; in via subordinata, per l’annullamento - dell’art. 9 della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, se inteso nel senso di vietare la realizzazione delle SRB nella zona “G” del PTC del Parco; - di qualsivoglia altra prescrizione della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in ulteriore subordine, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell’art. 9 della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, se inteso nel senso di vietare la realizzazione delle SRB nella zona “G” del PTC del Parco; - di qualsivoglia altra prescrizione della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino che possa costituire fondamento degli atti impugnati; - della Delibera di CdA del Parco n. 146 del 19 settembre 2000 avente ad oggetto “definizione di criteri per l’installazione di antenne per telefonia cellulare e similare”.

Giustizia amministrativa202504843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni negative del Comune di Magenta sulla conferenza di servizi relativa all’installazione di una stazione radio base, dinieghi e pareri negativi del Parco, nonché i relativi atti pianificatori e criteri regolamentari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Magenta ha concluso negativamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di una stazione radio base, nonché i dinieghi e pareri negativi espressi dal Parco Lombardo della Valle del Ticino e gli atti presupposti. In via principale è stato chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003; in subordine è stato chiesto l’annullamento degli atti negativi, anche previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre contestati, in via subordinata, l’art. 9 della delibera regionale di approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, ove interpretato come divieto di realizzazione delle stazioni radio base nella zona “G”, e la delibera del Consiglio di amministrazione del Parco recante criteri per l’installazione di antenne per telefonia cellulare. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati la determinazione finale negativa del Comune, l’ulteriore atto del Parco relativo alla non conformità dell’intervento al piano del Parco e il nuovo parere contrario della commissione per il paesaggio. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti né prende posizione sulla domanda di accertamento del silenzio assenso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La valutazione positiva della fase cautelare è stata fondata sugli interessi di copertura del territorio connessi al progetto pubblico PNRR oggetto della controversia e sull’imminente scadenza dei relativi termini, con rischio di pregiudizio per il conseguimento delle milestone previste per il 2026. L’ordinanza non decide il merito delle censure, non accerta la formazione del silenzio assenso e non annulla definitivamente gli atti. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione per l’installazione della stazione radio base; l’ordinanza non ne definisce in concreto l’interpretazione.

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione e della prospettata formazione del silenzio assenso; l’ordinanza non decide la relativa questione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la misura è stata concessa mediante sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’imminente scadenza dei termini connessi a un progetto pubblico PNRR e il rischio di compromettere il conseguimento delle relative milestone possono integrare, unitamente agli interessi pubblici coinvolti, presupposti idonei alla sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi impugnati.
  • La sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati non comporta la decisione sul merito delle censure né l’accertamento definitivo della formazione del silenzio assenso, che restano riservati alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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