Cassazione Penale, Ordinanza n. 18596/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi separati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità. Dal testo emerge che i ricorrenti avevano già riproposto in appello censure relative all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla validità del riconoscimento, all'assenza di intercettazioni e, più in generale, all'insufficienza del quadro probatorio. La corte territoriale aveva inoltre negato le circostanze attenuanti generiche, richiamando la mancanza di elementi positivamente valutabili e la presenza di elementi ostativi, tra cui le modalità del fatto e la sottrazione di somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche; aveva anche escluso la marginalità della condotta di uno dei due imputati. In cassazione i ricorsi sono stati ritenuti meramente reiterativi delle questioni già esaminate e disattese in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché privi di specificità: si limitavano a riprodurre le doglianze già dedotte in appello e già puntualmente rigettate dalla corte di merito, la quale aveva fornito una motivazione ritenuta puntuale, logica e non contraddittoria sulla responsabilità degli imputati e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
La sentenza d'appello, richiamata in cassazione, aveva escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e presenza di elementi ostativi.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate non assolve la funzione tipica del ricorso per cassazione, che deve proporre una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata.
- Quando la motivazione di appello è puntuale, logica e non contraddittoria, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che non evidenzi reali vizi della sentenza ma si limiti a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dal rilievo della gravità delle modalità del fatto e dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Come è indicizzato
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