Cassazione Penale, Ordinanza n. 04540/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nella fattispecie attenuata di cui al comma 5 dello stesso articolo. Sosteneva, in sostanza, che l'esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta avrebbe dovuto condurre alla qualificazione del fatto come lieve entità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è meramente reiterativo di quello già proposto in appello e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse ripetitivo rispetto all'appello e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la fattispecie di lieve entità valorizzando la detenzione di sostanza pari a 123 dosi, le modalità di occultamento e il comportamento tenuto durante perquisizione e sequestro, elementi incompatibili con la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti nella forma ordinaria, oggetto di contestata qualificazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie attenuata di lieve entità, esclusa nel caso concreto per la quantità detenuta, le modalità di occultamento e gli ulteriori indici sintomatici di destinazione allo spaccio.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логico, non potendo estendersi alla rivalutazione del merito o alla verifica della corrispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo pedissequo un motivo già dedotto in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta logica dell'apparato argomentativo, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito o delle emergenze probatorie.
- La riqualificazione della detenzione di stupefacenti nella fattispecie di lieve entità richiede elementi complessivi compatibili con una minore offensività; possono escluderla la quantità di droga, le modalità di confezionamento o occultamento e comportamenti sintomatici di destinazione allo spaccio.
- Quando la sentenza di merito valorizza in modo coerente indici fattuali univoci di destinazione all'attività di spaccio, la mera deduzione dell'esiguità della sostanza non basta a fondare un vizio di motivazione utile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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