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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6943/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che, riconoscendo il vincolo della continuazione, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio in otto mesi e venticinque giorni di reclusione. Il ricorrente deduceva: (1) mancata conversione in pena pecuniaria di tale pena detentiva nonostante che tutte le pene nei giudizi di cognizione definiti con l'art. 444 cod. proc. pen. fossero state convertite in pene pecuniarie; (2) mancata corretta riduzione delle pene in esecuzione a seguito del riconoscimento della continuazione, con specifico riferimento agli aumenti di pena di 15 e 30 giorni applicati come satellite; (3) mancata revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena detentiva convertita in pena pecuniaria concessa con la sentenza del 23/06/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi e respinto il terzo. Ha ritenuto che il Tribunale di Torino aveva errato nel rideterminare la pena in senso detentivo senza tener conto della conversione in pene pecuniarie delle sentenze di cognizione (definite ex art. 444), per cui doveva disporre la conversione in executivis delle pene detentive in pene pecuniarie conformemente all'istanza del condannato. Ha inoltre rilevato l'omissione del Tribunale nel pronunciarsi correttamente sulla rideterminazione degli aumenti di pena (15 e 30 giorni) derivanti dai reati satellite, che dovevano essere valutati e trattati conformemente ai principi sul reato continuato. Ha invece ritenuto legittima la decisione del Giudice dell'esecuzione di non revocare la sospensione condizionale, poiché tale misura era frutto di un accordo e del giudicato formato con il rito dell'art. 444 e la revoca non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Rilevanza procedurale nella determinazione del trattamento sanzionatorio in sede di esecuzione; utilizzato per censurare la mancata conversione e la rideterminazione irregolare delle pene.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve applicarla rispettando le conversioni operate nei giudizi di cognizione e senza modificare in peius o in meglio la pena principale stabilita dal giudice della cognizione.

  • art. 135 cod. pen.

    Richiamato in rapporto alla determinazione della pena e alla conversione in pena pecuniaria, come criterio di coordinamento con le disposizioni sulla conversione delle pene.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Base normativa per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nei procedimenti definiti; la Corte ha ritenuto vincolante la conversione già operata in sede di cognizione.

  • art. 57, comma 2, legge n. 689/1981

    Specificazione delle modalità di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; impone di tener conto della conversione nella fase esecutiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Principi relativi al cumulo e al calcolo delle pene, richiamato nella valutazione degli effetti del reato continuato e degli aumenti di pena per i reati satellite.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; interpretata come misura parte del giudicato quando concessa in sede di accordo ex art. 444 e quindi non revocabile dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Elenca i poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha affermato che la revoca della sospensione condizionale non rientra tra i poteri tipizzati di tale giudice.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito speciale dell'accordo tra le parti; le sentenze pronunciate in tale rito e le condizioni pattuite (come la sospensione) formano giudicato e vincolano il giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Se le sentenze di cognizione sono state definite con il rito dell'art. 444 e le pene detentive sono state convertite in pene pecuniarie, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e, se necessario, disporre la conversione in executivis delle pene determinate nella fase esecutiva.
  • In sede di redeterminazione per reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può modificare la specie o la misura della pena principale inflitta dal giudice della cognizione (né in peius né in miglioria); può intervenire solo sulla diminuzione delle pene satellite secondo i limiti stabiliti dalla giurisprudenza.
  • La sospensione condizionale della pena concessa nell'ambito di un accordo ex art. 444 integra un effetto di giudicato che non è revocabile dal giudice dell'esecuzione, essendo la revoca una misura non prevista tra i suoi poteri tipici.
  • In caso di omissioni o errori nella valutazione della continuazione e nella quantificazione degli aumenti di pena, il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al giudice dell'esecuzione per una nuova rideterminazione conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione.
  • Chi intende ottenere la conversione in pena pecuniaria in sede esecutiva deve esplicitamente richiederla e il giudice dell'esecuzione è vincolato a valutare tale richiesta alla luce delle conversioni già operate in sede di cognizione.

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