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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16005/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di formazione giudiziale di una tabella millesimale per ripartire le spese relative all’uso e al godimento di servizi e beni comuni di un complesso immobiliare. In primo grado, nel corso del giudizio, l’assemblea dei partecipanti al complesso ha approvato una tabella millesimale; il tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale e sulla riconvenzionale di una convenuta, regolando anche le spese. I soccombenti in appello hanno sostenuto: 1) che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla loro domanda subordinata, con la quale avevano chiesto, in ipotesi, la formazione di una tabella riferita ai soli beni effettivamente comuni ex art. 1117 c.c.; 2) che la cessazione della materia del contendere fosse stata dichiarata senza una domanda di parte e senza il venir meno del contrasto sulla qualità condominiale del loro immobile; 3) che il complesso dovesse essere qualificato come supercondominio e che avrebbero dovuto essere predisposte due diverse tabelle millesimali; 4) che, in conseguenza dell’accoglimento dei primi motivi, andasse riformata anche la statuizione sulle spese, compresi i costi della consulenza tecnica d’ufficio. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo la violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. e confermando che la cessazione della materia del contendere poteva essere dichiarata in presenza del sopravvenuto difetto di interesse determinato dall’approvazione non impugnata delle tabelle millesimali, pur a fronte del persistente dissenso dei ricorrenti sulla qualificazione condominiale del bene, perché i giudici di merito avevano comunque affrontato e respinto nel merito la tesi dell’inesistenza del rapporto condominiale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della necessità di due tabelle millesimali in un asserito supercondominio, senza dimostrarne la devoluzione ai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il quarto motivo: inammissibile la censura che si limitava a chiedere una riforma delle spese come conseguenza degli altri motivi; infondata la doglianza sulle spese di lite, poiché la statuizione fondata sulla soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere non era sindacabile nel caso concreto; infondata anche la censura sui costi della consulenza tecnica, non trattandosi di spese condominiali da ripartire ex art. 1123 c.c. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    L'individuazione delle parti comuni non opera come mera presunzione liberamente superabile, ma può essere vinta solo da un titolo contrario; rileva anche per l’ingresso ipso iure nel condominio dell’acquirente di una porzione di immobile, in assenza di diversa pattuizione.

  • art. 1123 c.c.

    Non disciplina la ripartizione dei costi della consulenza tecnica d’ufficio nel caso esaminato, poiché tali costi non sono qualificati come spese condominiali.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue la soccombenza; in caso di cessazione della materia del contendere la regolazione può fondarsi sulla soccombenza virtuale, nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per censurare il difetto di interesse, ma la Corte ritiene infondata la doglianza perché l’interesse alla pronuncia era venuto meno per il sopravvenuto assetto sostanziale accertato dai giudici di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non risulta violato, perché la domanda subordinata dei ricorrenti è stata ritenuta oggetto della decisione alla luce della motivazione della sentenza e dell’accertamento svolto sulla sussistenza del rapporto condominiale.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in collegamento con la pretesa omessa pronuncia e con la cessazione della materia del contendere; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma di legittimazione delle censure di violazione di legge invocata per tutti i motivi, ma le doglianze vengono respinte o dichiarate inammissibili per novità/non specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    È richiamato per disporre l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    Costituisce il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

  • art. 1117-bis c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso come base della nozione di supercondominio, ma la Corte non affronta nel merito la censura per novità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d’ufficio quando un fatto sopravvenuto elimini l’interesse alla decisione, oppure quando la situazione sostanziale dedotta risulti definita in modo tale da rendere inutile una pronuncia di merito; in tal caso le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.
  • In tema di condominio, l’art. 1117 c.c. individua le parti comuni in base alla loro funzione e struttura, e tale regime può essere superato solo da un titolo contrario; l’acquisto di una porzione di immobile comporta l’ingresso nel condominio per le parti comuni esistenti e per quelle successivamente destinate all’uso comune.
  • La portata di una sentenza va ricostruita considerando dispositivo e motivazione congiuntamente, quando il dispositivo sia incompleto o indeterminato e la motivazione ne consenta l’integrazione.
  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito; chi le propone deve indicare specificamente dove esse siano state dedotte in precedenza, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La censura sulle spese processuali è scrutinabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ad esempio ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la mera richiesta di riforma delle spese come conseguenza dell’accoglimento di altri motivi non integra un motivo autonomo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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