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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05628/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale era stata ridotta, su concorde richiesta delle parti, la pena già inflitta in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., all'art. 133 c.p. e all'art. 62-bis c.p., lamentando in sostanza la mancata considerazione di cause di proscioglimento e l'erronea determinazione della pena concordata. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano proponibili solo censure attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o sulla misura della pena concordata, salvo che sia denunciata un'illegalità della sanzione. Poiché nel caso concreto il ricorrente si limitava a contestazioni generiche sulla pena senza allegare profili di illegalità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Ha ribadito che, dopo l'introduzione dell'art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità è circoscritto ai vizi della formazione del consenso e alla eventuale difformità tra accordo e decisione, restando preclusa la censura sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla quantificazione della pena, se non si prospetti una sua illegalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ex art. 599 bis cod.proc.pen.

    nei casi di concordato in appello la Corte decide in camera di consiglio; il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

    non è deducibile in cassazione la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, se il motivo è stato rinunciato o non si traduce in difformità/illegalità della decisione.

  • art. 133 c.p.

    violazione dell'art. 133 cod.pen.

    la censura sulla determinazione della pena concordata è inammissibile se non si denuncia una sua illegalità; non è consentita una rivalutazione della misura della pena pattuita dalle parti.

  • art. 62-bis c.p.

    art. 133 cod.pen. e 62 bis cod.pen.

    la doglianza sull'omesso riconoscimento o sulla disciplina delle circostanze attenuanti generiche non è scrutinabile, nel contesto del concordato in appello, se si risolve in una contestazione della pena concordata e non in una denuncia di illegalità.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione del consenso delle parti, al consenso del procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che mirano a riaprire il merito di questioni rinunciate con il concordato in appello, ivi compresa la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la decisione sia affetta da difformità rispetto all'accordo o da illegalità.
  • La contestazione della misura della pena concordata non è ammissibile in cassazione, poiché il negozio processuale validamente concluso e recepito nella sentenza non può essere unilateralmente modificato, salvo il caso di pena illegale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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